Annullato il foglio di via di un'attivista solidale di Ventimiglia

T.A.R. Liguria, 24 febbraio 2016, n. 202

Con il provvedimento in commento il T.A.R Liguria ha annullato uno dei primi fogli di via adottato nei confronti degli attivisti solidali di Ventimiglia.

I partecipanti al presidio, secondo la Questura, avrebbero reiterato comportamenti delittuosi “che suscitavano non poche tensioni nel contesto sociale, mettendo a repentaglio la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica, dando luogo a varie proteste da parte di quella cittadinanza e dei commercianti della zona”.

Tali comportamenti si sarebbero essenzialmente concretizzati nell’occupazione abusiva di un’area pubblica nella località Balzi Rossi, in prossimità del confine francese, e nella realizzazione di alcune manifestazioni non autorizzate.

Nella relazione della Questura si fa un generico accenno anche ad azioni illegali (quali danneggiamenti e minacce) che, alla luce delle ipotesi di reato menzionate nel provvedimento impugnato, non sono riconducibili alla ricorrente.

In astratto, non si può escludere che le fattispecie delittuose che invece sono ascritte alla ricorrente (“invasione di terreni o edifici”), qualora siano state commesse con violenza, possano mettere a repentaglio la sicurezza e la tranquillità pubblica, potendo quindi essere valorizzate, ove del caso, quale elementi rivelatori della pericolosità in rapporto alle esigenze della convivenza civile.

 In tal senso, non è strettamente necessario che il reato sia già stato accertato, poiché anche la semplice presentazione di denunce da parte dell’autorità di pubblica sicurezza potrebbe costituire valido elemento indiziario, purché non si tratti di episodi isolati e gli elementi di valutazione siano tali da indurre un razionale giudizio prognostico sulla pericolosità della persona.

E’ necessario, cioè, che la fattispecie di pericolosità sia strutturata sulla base di elementi di fatto che, pur nella indiziarietà del contesto ricostruttivo, valgano a rendere conto dell’obiettiva proclività del soggetto a porre in essere comportamenti delittuosi che, per le loro caratteristiche obiettive, assumono piena valenza sintomatica della condizione, concreta e attuale, di antisocialità del preposto.

 Nulla di ciò è, tuttavia, presente nel provvedimento impugnato, la cui motivazione si esaurisce nel mero richiamo delle denunce presentate all’autorità giudiziaria, senza alcun riscontro relativo a comportamenti violenti posti in essere, in ipotesi, dall’interessata né ad altre circostanze che possano effettivamente fare luce sulla sua pretesa pericolosità.

Tali denunce, peraltro, facevano riferimento a situazioni ormai prive di attualità, poiché le criticità indotte dalla presenza dei migranti respinti dalla Francia erano state risolte prima dell’adozione della misura di prevenzione, e, pertanto, non potevano neppure rivelare, con apprezzabile grado di probabilità, che la prevenuta avrebbe posto in essere nuove condotte penalmente rilevanti qualora non immediatamente allontanata dal Comune di Ventimiglia.

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