Tribunale di Genova 07.08.2024

“sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto del percorso migratorio del richiedente e del buon percorso di inserimento nel tessuto economico sociale e culturale italiano avviato da più anni al punto da potersi ritenere effettivo. Il ricorrente ha depositato relazione sociale della cooperativa dalla quale emerge che ospite in una struttura dal 2020. La relazione positiva, lo descrive come persona educata e ben inserita. Viene evidenziato che comprende abbastanza bene l’italiano e attualmente è impiegato con contratto indeterminato presso un ristorante con la qualifica di cameriere. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che, valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, ne’ carichi pendenti presso la procura della Repubblica, ne’ precedenti di polizia), dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. “

Tribunale di Venezia 22.07.2024

Ritiene il Collegio che gli elementi forniti dalla ricorrente siano indici inequivoci del fatto che la ricorrente sia stata vittima di tratta, o che possa essere vittima di re-traffincking in ipotesi di rimpatrio. Le fonti consultate individuano in particolare la stigmatizzazione quale fattore che contribuisce al re-trafficking, soprattutto quando le donne, come nel caso di specie, hanno subito la tratta per scopi sessuali.
Poiché il Collegio reputa verosimile che la ricorrente sia stata vittima di tratta, dovrà essere accolta la domanda volta a ottenere lo status di rifugiato. La persecuzione relativa al sesso costituisce infatti una forma distinta di persecuzione, che può propriamente ricadere all’interno della definizione di rifugiato ex convenzione di Ginevra del 1951, qualificandosi le donne che rischiano di subire soprusi (legate al loro sesso) quale “gruppo sociale“.

Tribunale di Genova

 “si ritiene che richiedente, grazie alla prestazione di attività lavorativa nel settore della ristorazione abbiano soltanto svolto un discreto percorso lavorativo, ma anche acquisito una professionalità senz’altro spendibile sul mercato del lavoro in prospettiva futura. Infine, è prodotta documentazione relativa all’iscrizione a un percorso scolastico per l’anno 2021 2022 e attestante l’acquisizione del livello A2 di alfabetizzazione in lingua italiana. Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Pakistan. In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, al percorso migratorio e all’attuale situazione della zona di provenienza, e integrerebbe una violazione del diritto rispetto alla vita privata e familiare garantito dall’articolo 8 CEDU e dall’articolo 19 comma 1.1 d.lvo 286/98.”

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