Sentenza TAR Liguria 24.08.2022

“Devono trovare applicazione nel caso di specie i principi sanciti dalla sentenza della Corte di
giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 12 novembre 2019, C 233/18, secondo cui l’art. 20,
paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE, alla luce dell’articolo 1 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, va interpretato nel senso che “uno Stato membro non può
prevedere, tra le sanzioni che possono essere inflitte ad un richiedente in caso di gravi violazioni
delle regole dei centri di accoglienza nonché di comportamenti gravemente violenti, una sanzione
consistente nel revocare, seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza, ai sensi
dell’articolo 2, lettere f) e g), della menzionata direttiva, relative all’alloggio, al vitto o al vestiario,
dato che avrebbe l’effetto di privare il richiedente della possibilità di soddisfare le sue esigenze più
elementari. L’imposizione di altre sanzioni ai sensi del citato articolo 20, paragrafo 4, deve, in
qualsiasi circostanza, rispettare le condizioni di cui al paragrafo 5 di tale articolo, in particolare
quelle relative al rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana”