Tribunale di Genova, 23 Ottobre 2019

"In tale situazione, confermate quindi le dichiarazioni rese dal richiedente anche con le informazioni generali e specifiche consultate che confermano a pag. 10 che l'omosessualità è tutt'ora un reato in Gambia. Nonostante il mutato clima in Gambia a seguito dell'elezione del Presidente Adama Barrow, l'omosessualità continua ad essere un reato punito con pene severissime e deve quindi ritenersi che un omosessuale,  oggi, si troverebbe in Gambia nell'alternativa di correre il rischio di essere arrestato e incriminato e rinunciare a vivere ed esprimere liberamente il proprio orientamento sessuale.

 

Tribunale di Genova, Ordinanza del 14/10/2019

 

"(...)del percorso di inserimento nel tessuto socio-culturale italiano, come risulta dalla documentazione prodotta in udienza, con specifico riferimento all’avere frequentato con buon esito i corsi di lingua italiana ed all’essersi da subito impegnato nel progetto di integrazione avviato dai responsabili del Cas ospitante partecipando a tutte le attività proposte con impegno e serietà - come da attestati di stima e da relazione del responsabile ampiamente elogiativa - ed alle quali ha aggiunto il serio impegno nella formazione professionale concludendo il progetto avviato fino a reperire stabile e regolare occupazione lavorativa ed adeguatamente retribuita (il ricorrente ha infatti rinunciato in udienza al beneficio del GP). Un percorso che verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Guinea Bissau. In tale situazione, se il ricorrente tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana."

 

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Tribunale di Genova: Ordinanze del 20/9/2019, 13/09/2019, 

 

1) "Non va pertanto trascurato il fatto che il ricorrente sia giunto nel territorio italiano anche spinto dalla necessità di raggiungere un livello di vita minimamente adeguato per sé e per la propria famiglia.

A riprova di ciò, egli ha dimostrato, nonostante le esperienze negative vissute, di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale; trovando - ut supra - un lavoro che gli consente di restituire il debito contratto per la partenza, contribuire al sostentamento della madre e dei fratelli - i quali vivono ospiti dal un parente e per ha in progetto di acquistare, con i proventi del proprio lavoro, una nuova casa."

 

2)"Si sottolinea infine che il ricorrente ha dimostrato, nonostante le esperienze negative vissute, di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale: come risulta nella documentazione allegata dal 16.11.2017 prezzo la ditta ***** come lavapiatti con contratti di lavoro part time a tempo determinato, ma ad oggi sempre prorogati, attività da cui percepisce una retribuzione oscillante tra i *** euro ed i *** euro mensili, come da buste paga prodotte in udienza. Dal CU 2019 si evince infine un reddito complessivo, per 292 giorni di lavoro, di euro ***."

 

3) "Non va pertanto trascurato il fatto che il ricorrente sia giunto nel territorio italiano anche spinto dalla necessità di raggiungere un livello di vita minimamente adeguato per sé e per la propria famiglia.

A riprova di ciò, egli ha dimostrato, nonostante le esperienze negative vissute, di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale; trovando - ut supra - un lavoro che gli consente di restituire il debito contratto per la partenza (di cui mancano ancora 200.000 taka) e di contribuire al sostentamento dei propri familiari".

 

4) "Applicando i suddetti principi al caso di specie, appare evidente che una volta rientrato nel suo Paese, il ricorrente si ritroverebbe in una situazione di specifica vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/2015) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti umani fondamentali, trovandosi privo di mezzi di sussistenza e nella impossibilità di mantenere il proprio nucleo familiare: a tale riguardo di sottolinea che il ricorrente ha dimostrato, nonostante le esperienze negative vissute, di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale, in quanto oggi lavora con regolare contratto come saldatore a ***** per **** s.p.a. una ditta subappaltatrice di *** percependo una retribuzione oscillante tra *** e *** euro mensili, a seconda delle ore lavoratore. Dal CU 2018 risulta un reddito complessivo annuo di euro *** per *** giorni di lavoro, mentre dal CU 2019 risulta un reddito totale di *** per *** giorni di lavoro."

 

5)"A riprova di ciò, egli ha dimostrato, nonostante le esperienze negative vissute, di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale: come già evidenziato, e come si evince dalla documentazione prodotta egli non solo ha frequentato un corso di lingua italiana, ma ha trovato lavoro presso un ristorante cinese sito in Genova con contratto che, se pure a tempo determinato, ad oggi gli è stato sempre rinnovato (il lavoro risulta avere avuto inizio il 06.07.2017) e da cui percepisce una retribuzione di circa *** mensili. come da buste paga prodotte. Da CU 2019 si ricava, infine, un reddito complessivo annuo di euro *** per *** di lavoro".

 

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Tribunale di Genova Ordinanza del 18 Giugno 2019

"Ciò posto, occorre tenere conto:
- della storia personale, che – seppur non riconducibile alle maggior forme di protezione – lo porta suo malgrado a lasciare il proprio Paese contro la sua volontà, in situazioni di conflitto a bassa entità e di violazione dei diritti. Si rinvia, in proposito, a quanto detto al § 4.
- delle vicende vissute in Libia, segregato, più volte taglieggiato, in un clima di violenza contro le persone di colore."

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Tribunale di Genova Ordinanza del 2 Luglio 2019 

"Tuttavia, a prescindere da ciò, il Collegio ritiene che sotto altro assorbente profilo la domanda della ricorrente meriti accoglimento, ovverosia le mutilazioni genitali subite in giovane età, trattandosi di atti di persecuzione che trovano ragione nella sua specifica condizione di genere, ovverosia di appartenenza al genere femminile. (...) E’ allora indubbio che la ricorrente appartenga al “gruppo sociale” delle donne, ed in quanto tale sia stata perseguitata, essendo stata costretta alla mutilazione genitale che costituisce una grave violazione dei diritti delle donne, oltraggiando il loro diritto all’integrità fisica e psicologica, oltre allo stesso diritto alla salute (le donne che hanno subito mutilazioni genitali sono soggette a cicatrizzazioni e altre complicanze che talvolta aumentano il rischio di situazioni ginecologiche critiche) nonché il diritto di essere libere da ogni forma di discriminazione."

 

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