Tribunale di Genova, ord. 12 gennaio 2018

 

"Si ritiene tuttavia che la situazione politica del Gambia resti assai delicata nonostante il menzionato cambio di vertice alla guida del paese: l’operato del nuovo Presidente, infatti, anche se si ipotizza possa essere positivo in termini di sicurezza e stabilità, non è al momento ancora valutabile con certezza.
Per questi motivi, si ritiene che nel caso di specie possa trovare accoglimento la domanda di protezione umanitaria considerato altresì che il ricorrente ha iniziato un percorso di integrazione svolgendo attività lavorativa di saldatore presso la società xxxxxx  sita in Campo Ligure come da documentazione prodotta in udienza (contratto e buste paga).

 

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Tribunale di Trieste 04/11/2024

“Dall’analisi delle fonti, considerando la situazione del richiedente, che ha contratto un debito usurario con tre agenzie del microcredito e che per tale motivo e’ migrato, venendo peraltro truffato nel percorso migratorio, trovandosi in condizione di irregolarità, senza i propri documenti, isolato e senza potersi orientare in un Paese a lui del tutto sconosciuto – la Romania -, si ritiene che in caso di rimpatrio egli rischierebbe effettivamente di essere sottoposto a minacce e violenze da parte dei creditori, con ostracismo ed esclusione sociale da parte della società, senza una tutela effettiva da parte dello Stato, ed anzi rischiando di essere sanzionato dalle stesse Autorità bangladesi, quale migrante di ritorno, esponendosi ad un nuovo possibile percorso migratorio con il rischio di essere nuovamente truffato o lavorativamente sfruttato….
Quanto alla protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b) D.Lgs. 251/2007, è necessario che, ex art. 2 comma 1 lett g) D. Lgs 251/2007, sussista un rischio effettivo, in caso di rimpatrio, che il ricorrente subisca la condanna a morte o l’esecuzione di una condanna già emessa, la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante…
È, quindi, necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l’esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l’eventuale rischio di “trattamenti inumani o degradanti” derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona...
Il caso di specie rientra nella fattispecie di cui alla lett. b): per i motivi sopra esposti, infatti, si ritiene che in caso di rimpatrio, il richiedente rischierebbe di essere sottoposto – se non ad atti qualificabili come tortura, quanto meno – a trattamenti inumani e degradanti, consistenti nel rischio di essere destinatario di atti di violenza verbale e fisica, di esclusione sociale da parte del contesto di provenienza, di sanzioni da parte delle Autorità bangladesi e a nuovi fenomeni di tratta o sfruttamento lavorativo sia in patria che all’estero, poiché sarebbe spinto ad intraprendere una nuova esperienza migratoria, al fine di poter ripagare il debito”

Tribunale di Genova 07.08.2024

“sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto del percorso migratorio del richiedente e del buon percorso di inserimento nel tessuto economico sociale e culturale italiano avviato da più anni al punto da potersi ritenere effettivo. Il ricorrente ha depositato relazione sociale della cooperativa dalla quale emerge che ospite in una struttura dal 2020. La relazione positiva, lo descrive come persona educata e ben inserita. Viene evidenziato che comprende abbastanza bene l’italiano e attualmente è impiegato con contratto indeterminato presso un ristorante con la qualifica di cameriere. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che, valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, ne’ carichi pendenti presso la procura della Repubblica, ne’ precedenti di polizia), dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. “

Tribunale di Genova 07.08.2024

“sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto del percorso migratorio del richiedente e del buon percorso di inserimento nel tessuto economico sociale e culturale italiano avviato da più anni al punto da potersi ritenere effettivo. Il ricorrente ha depositato relazione sociale della cooperativa dalla quale emerge che ospite in una struttura dal 2020. La relazione positiva, lo descrive come persona educata e ben inserita. Viene evidenziato che comprende abbastanza bene l’italiano e attualmente è impiegato con contratto indeterminato presso un ristorante con la qualifica di cameriere. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che, valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, ne’ carichi pendenti presso la procura della Repubblica, ne’ precedenti di polizia), dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. “

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