Tribunale di Genova, ord. 29 gennaio 2018

"Alla luce di tutto quanto sopra appare verosimile che il ricorrente si sia trovato nella necessità di lasciare il Bangladesh non solo per sfuggire alle minacce ricevute, ma per reperire altrove un’attività lavorativa idonea a consentirgli di mantenere se stesso ed il proprio nucleo familiare. La specifica situazione del ricorrente risulta quindi meritevole di protezione, che si ritiene di individuare nella specie in quella umanitaria.

 

Tribunale di Genova, ord. 31 gennaio 2018

"Valutato il buon comportamento tenuto in Italia dal richiedente sulla base delle risultanze in atti (non risultano precedenti penali, né pendenze presso la Procura di Genova), la condizione di vulnerabilità dovuta alla sua giovanissima età, alle esperienze traumatiche vissute in Libia (dove è stato prima ingiustamente ristretto in carcere e quindi ridotto in stato di schiavitù, costretto a lavorare gratuitamente di giorno e obbligato a rientrare di notte in carcere) e alla mancanza di legami affettivi nel Paese d’origine, si reputa sussistere una situazione di vulnerabilità che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio."

 

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Tribunale di Genova, ord. 23 gennaio 2018

"Egli infatti, come emerge dall’ampia documentazione prodotta, ha collaborato attivamente alle occasioni di reinserimento a lui offerte dagli enti locali e dalle associazioni del volontariato genovese, impegnandosi fin da subito nello studio della lingua italiana, come dimostrato anche nel corso dell’odierna udienza, ove è risultato in grado di comprendere e parlare la lingua italiana, essendosi infine anche iscritto, per l’anno scolastico 2017/2018, al corso per l’ottenimento della licenza media.

 

Tribunale di Genova, ord. 17 gennaio 2018

"Appaiono invece sussistere motivi di carattere umanitario, tali da ritenere necessaria la protezione prevista dall’art. art. 5 comma 6, del d. lgs. 1998 n. 286, atteso che dalla documentazione prodotta anche in udienza risulta che il ricorrente sia ben integrato in Italia sotto il profilo sociale, con lo studio della lingua italiana – avviato con discreto successo essendo riuscito a comprendere e rispondere nella parte conclusiva dell’audizione giudiziaria – e con lo svolgimento di attività lavorativa retribuita avviata fin dal 2016 e tutt’ora in corso come lavapiatti nello stesso ristorante di xxx  denominato xxxx e poi xxxxx, come da documentazione in atti, sulla autenticità e regolarità della quale il PM, parte in causa, non ha avuto nulla da eccepire.

 

Tribunale di Genova, ord. 23 gennaio 2018

"Si deve invece accogliere la richiesta di protezione umanitaria, su cui peraltro la difesa all’esito dell’udienza ha insistito in principalità, considerato il fatto che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un serio percorso di integrazione sociale e lavorativa, e tenuto altresì conto del considerevole lasso di tempo intercorso dalla fuga dal Mali (dicembre 2013), quando ancora era minorenne, ed inoltre in ragione della situazione generale di insicurezza del Paese d’origine del soggetto, come sopra ricostruita e descritta:

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