“Nel merito. Come osservato nella citata ordinanza del 5/9/2023 il ricorso (escluse le questioni procedimentali, qui irrilevanti) si fonda sul mancato calcolo del reddito dei genitori del ricorrente, quali “familiari conviventi”, ai fini della determinazione del reddito necessario (rectius: del reddito utile) ai fini del ricongiungimento familiare.
Va premesso, innanzitutto, che né con la domanda di ricongiungimento, né in sede di richiesta di riesame in autotutela risulta che il ricorrente abbia evidenziato il reddito dei genitori; l’istanza di riesame sottoscritta dal legale fa infatti esclusivo riferimento al fatto che il richiedente vive da solo nell’interno 34 ed evidenzia poi questioni di diritto relative al diritto alla vita privata e familiare, a principi costituzionali ed a pronunce giurisprudenziali. Tra gli allegati menzionati in calce all’istanza vi sono poi (tuttavia privi di collegamento con il contenuto dell’istanza stessa, come appena visto) le “dichiarazioni dei redditi e modello ISEE altri parenti in Italia”, ma non vi è prova che tra essi vi fossero anche quelli dei genitori, anche tenuto conto che il provvedimento di rigetto e qui impugnato si limita ad osservare, sul punto, che “il reddito del richiedente non può essere integrato con quello del cognato o della sorella, in quanto possono partecipare con il proprio reddito, per determinarlo o per integrarlo, soltanto i familiari conviventi che rientrano tra quelli per i quali può essere richiesto il ricongiungimento: coniuge, figli e genitori”
Ciò premesso, nella citata ordinanza si è osservato che, se si dovessero ritenere i genitori del ricorrente con lui conviventi, il reddito percepito dal nucleo salirebbe ad € 13.500 (rectius, come emerge dai C.U. 2023 successivamente prodotti, ad € 4.153 + 10479 + 6.302 = € 20.934), ma si è poi osservato al punto c) che, essendovi più familiari conviventi, salirebbe anche il reddito richiesto
per il ricongiungimento, poiché si dovrebbero considerare 3 familiari ricongiunti, per un totale di € 16.356 (oggi € 17.368).”

“…fermo quanto sopra, pertanto, la valutazione che il Tribunale è chiamato a compiere deve essere effettuata sulla base di criteri quali l’età, le condizioni di salute, la presenza o meno dell’altro genitore, la situazione della famiglia e di “qualsiasi altro fattore idoneo a consentire l’operazione di corretto bilanciamento degli interessi richiesti dalla norma” (cfr. Cass., S.U. citata): tra questi ulteriori indici possono essere ricompresi, a giudizio di questo Tribunale, in rapporto a situazioni connotate da specificità, la durata e la stabilità dei rapporti, il radicamento del nucleo familiare e dei figli, la considerazione dei vincoli familiari e sociali che l’immigrato abbia conseguito in Italia o mantenuto con il Paese d’origine… ✓ va, infine, ulteriormente evidenziata, ai fini dell’applicazione della disposizione, residuale, di cui all’art. 31, c.3, D.L.vo 286/98, in coerenza con le pronunce richiamate, l’assoluta centralità dell’interesse del minore, rispetto al quale la Corte di Cassazione, con ordinanza sez.1, n.27237, 30.11.2020, ha inteso, comunque, precisare quanto segue : “...il tribunale per i minorenni
nell’effettuare il giudizio prognostico circa le conseguenze alle quali il minore sarebbe esposto a seguito dell’allontanamento dei genitori e dello sradicamento dall’ambiente in cui il minore è nato o è vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione, deve considerare anche le ricadute negative che deriverebbero al minore dal mutamento della situazione economica della famiglia conseguente alla perdita del lavoro da parte dei genitori, in quanto il deterioramento di tali condizioni è idoneo ad incidere non solo sul piano economico, ma anche sul piano relazionale ed affettivo del minore”;
Ritenuto che, nel caso di specie:
➢ la domanda proposta meriti accoglimento in quanto il rimpatrio dei ricorrenti insieme ai figli comporterebbe un allontanamento traumatico dei figli Ajersa e Fernando dal territorio in cui i minori stanno crescendo, con ottimo radicamento nel contesto sociale, sportivo, amicale e educativo italiano, con conseguente pregiudizio per il loro sereno sviluppo; ipotizzare il rientro nel Paese di provenienza dei soli genitori ricorrenti si appaleserebbe di grave pregiudizio per i figli minori poiché lesivo del prioritario diritto del minore all’unità familiare”