“…fermo quanto sopra, pertanto, la valutazione che il Tribunale è chiamato a compiere deve essere effettuata sulla base di criteri quali l’età, le condizioni di salute, la presenza o meno dell’altro genitore, la situazione della famiglia e di “qualsiasi altro fattore idoneo a consentire l’operazione di corretto bilanciamento degli interessi richiesti dalla norma” (cfr. Cass., S.U. citata): tra questi ulteriori indici possono essere ricompresi, a giudizio di questo Tribunale, in rapporto a situazioni connotate da specificità, la durata e la stabilità dei rapporti, il radicamento del nucleo familiare e dei figli, la considerazione dei vincoli familiari e sociali che l’immigrato abbia conseguito in Italia o mantenuto con il Paese d’origine… ✓ va, infine, ulteriormente evidenziata, ai fini dell’applicazione della disposizione, residuale, di cui all’art. 31, c.3, D.L.vo 286/98, in coerenza con le pronunce richiamate, l’assoluta centralità dell’interesse del minore, rispetto al quale la Corte di Cassazione, con ordinanza sez.1, n.27237, 30.11.2020, ha inteso, comunque, precisare quanto segue : “...il tribunale per i minorenni
nell’effettuare il giudizio prognostico circa le conseguenze alle quali il minore sarebbe esposto a seguito dell’allontanamento dei genitori e dello sradicamento dall’ambiente in cui il minore è nato o è vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione, deve considerare anche le ricadute negative che deriverebbero al minore dal mutamento della situazione economica della famiglia conseguente alla perdita del lavoro da parte dei genitori, in quanto il deterioramento di tali condizioni è idoneo ad incidere non solo sul piano economico, ma anche sul piano relazionale ed affettivo del minore”;
Ritenuto che, nel caso di specie:
➢ la domanda proposta meriti accoglimento in quanto il rimpatrio dei ricorrenti insieme ai figli comporterebbe un allontanamento traumatico dei figli Ajersa e Fernando dal territorio in cui i minori stanno crescendo, con ottimo radicamento nel contesto sociale, sportivo, amicale e educativo italiano, con conseguente pregiudizio per il loro sereno sviluppo; ipotizzare il rientro nel Paese di provenienza dei soli genitori ricorrenti si appaleserebbe di grave pregiudizio per i figli minori poiché lesivo del prioritario diritto del minore all’unità familiare”

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