Tribunale di Genova 22.09.2023

 

"Le dichiarazioni rese e le COI menzionate portano il Collegio ad una valutazione complessiva di attendibilità rispetto a quanto riferito dal ricorrente in merito alla persecuzione subita in
quanto persona che viene considerata schiava di generazione in generazione in quello specifico contesto socioculturale. Infatti, dalle fonti analizzate emerge come le famiglie che sono state schiave nell’area della regione di Kayes in Mali non possono far emerge le loro ragioni per la condizione sociale e culturale, si preferisce celare le ragioni, non se ne parla ed è come se ciò non esistesse, eppure esiste ed e un fenomeno rispetto al quale lo Stato non agisce anche per la difficoltà nell’inquadrare nel quadro giuridico penale dell’ordinamento maliano. Ciò posto, il Collegio ritiene che i fatti narrati dal richiedente attengano a persecuzioni per motivi di appartenenza a un gruppo sociale e pertanto integrano gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall’art. 1A"

Tribunale di Genova 11.07.2023

 

Non trova applicazione la legge 50/2023 perché l’istanza è stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge
Un eventuale rimpatrio del ricorrente costituirebbe certo vulnus al rispetto della vita privata .

Ordinanza Tar Liguria 12.06.2023

"ravvisati possibili profili di incompatibilità con il diritto europeo dell’articolo 23 comma 1 lett. e) del d.vo 142/2015 nel testo vigente ratione temporis, tanto che la recente legge 50/2023 ha abrogato la citata disposizione stabilendo che nelle ipotesi di gravi violazioni  delle regole della struttura o di comportamenti violenti la prefettura può trasferire lo straniero in un altro centro e/o ridurre le misure di accoglienza ma non revocare le condizioni materiali di aiuto (alloggio, vitto, vestiario)