Tribunale di Genova, provvedimento 13 giugno 2018

"Si deve allora rilevare che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, i presupposti della concessione della più tenue protezione umanitaria possono fondarsi anche su condizioni temporali limitate o circoscritte, anche riferibili alla speranza di una rapida evoluzione in melius della posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno le ragioni della tutela (Cass. ord. 23 maggio 2013, n. 12751; Cass., ord. 21 novembre 2011, n. 24544). La prospettiva, concreta e documentata, che il ricorrente possa a breve richiedere un permesso per motivi di lavoro giustificano ulteriormente il riconoscimento della protezione umanitaria."

 

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Tribunale di Genova, provvedimento 6 giugno 2018

"Ciò posto, occorre considerare, che il richiedente è arrivato in Italia dalla Libia, dove verosimilmente si sarebbe fermato se la situazione fosse stata diversa. E’ dovuto invece fuggire a causa della pericolosità di quel Paese, legata alla guerra civile ed al trattamento brutale riservato agli immigrati, soprattutto se provenienti dall’Africa subsahariana.
Si osserva che, come appare credibile il racconto del richiedente relativamente alla situazione in Nigeria, così non c’è motivo di dubitare di quanto riferito in ordine al periodo vissuto da xxxx in Libia ed alle circostanze che lo hanno costretto ad allontanarsi da quel luogo. Il suo racconto risulta in linea con le informazioni acquisite sulla Libia A questo proposito, si osserva che sussiste in tale Paese, sin dal 2011, una situazione di “violenza indiscriminata” derivante da conflitto armato, dato che le rivolte insorte in Libia, dopo la caduta del regime del colonello Gheddafi, si sono subito trasformate in un conflitto armato, tuttora perdurante, che vede scontrarsi le milizie, i molteplici gruppi armati di matrice islamica presenti nel Paese e le bande criminali che operano soprattutto nelle zone di transito (v. Rapporto 2016/2017 di Amnesty International). Tali notizie trovano recentissima conferma nella dichiarazioni rese dal Procuratore della Corte Penale Internazionale all'ONU dell’8/5/2017, secondo cui la Corte penale ha l’intenzione di aprire un’inchiesta ufficiale sulle violenze subite dai migranti in Libia.
Deve peraltro essere valorizzato, in questa sede, il fatto che xxxx si stia sforzando di inserirsi positivamente nel nuovo contesto sociale, impegnandosi nello studio della lingua italiana e facendo del volontariato. Sta inoltre seguendo un percorso terapeutico psicologico per superare la Sindrome da Stress Post Traumatico di cui soffre in conseguenza delle esperienze negative vissute, come risulta dalla relazione clinica allegata"

 

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Tribunale di Genova, provvedimento 11 luglio 2018

"Valutati gli sforzi profusi dal ricorrente per integrarsi in Italia e considerati il buon comportamento tenuto sulla base delle risultanze in atti (non risultando a suo carico precedenti penali, né carichi pendenti e neppure segnalazioni negative), le esperienze traumatiche vissute in Libia (sulle quali non si ha motivo di dubitare) e la mancanza di prospettive nel suo paese, si reputa sussistere una situazione di vulnerabilità che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

Tribunale di Genova, provvedimento 4 luglio 2018

"Valutato anche il buon comportamento tenuto in Italia dal richiedente sulla base delle risultanze in
atti (non risultando a suo carico precedenti penali, né carichi pendenti e neppure segnalazioni
negative), le esperienze traumatiche patite in Libia (sulla cui veridicità non si nutrono dubbi,
essendo racconti coerenti con quanto emerge da fonti accreditate), si reputa sussistere una
situazione di vulnerabilità che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai
sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.