Tribunale di Genova 16 luglio 2020

" (...) occorre tenere conto: Sotto il profilo soggettivo, della situazione socio-politica dell'area di provenienza, che resta critica dal punto di vista della salvaguardia dei diritti umani e della tutela del cittadino contro gli abusi di potere, il che consente di ritenere che il ricorrente, una volta rientrato nel suo Paese, si ritroverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (Cass. 3347/2015 e anche Cass. 4455/2018), idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali.

Tribunale di Genova 20 luglio 2020

"D’altra parte, la gravità delle condizioni familiari che hanno visto il ricorrente, abbandonato dal padre, senza possibilità di proseguire gli studi dopo la morte della madre, con le difficoltà economiche descritte, senza adeguato supporto da parte dello Stato e la situazione del Paese di origine insicuro e gravemente inadeguato da punto di vista della sicurezza, permette di ritenere sussistenti i presupposti per una protezione umanitaria.

Tribunale di Genova 20 luglio 2020

D’altra parte, la gravità delle condizioni familiari che hanno visto il ricorrente, improvvisamente orfano di entrambe i genitori, privo di legami familiari ed in giovane età, senza supporti e tutele da parte dello Stato e la situazione del Paese di origine insicuro e gravemente inadeguato, permette di ritenere sussistenti i presupposti per una protezione umanitaria.

Tribunale di Genova 15 luglio 2020

"Ciò posto, occorre tenere conto:
- della situazione di conflitto e di violenza in Mali. La difficile e delicata situazione politica del Mali, pur non integrando, nella zona di provenienza del ricorrente, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale ai fini dei presupposti applicativi dell’art. 14, lettera c) cit., costituisce elemento determinante ai fini della valutazione del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

Tribunale di Genova 13 luglio 2020

"Nel ritenere la posizione del richiedente rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 5 comma 6 cit., occorre tenere conto:

a) della storia personale, che – seppur come visto non riconducibile alle maggior forme di protezione – lo porta suo malgrado a lasciare il proprio Paese contro la sua volontà in condizioni di grave sofferenza ed in giovanissima età (soli 16 anni), dopo aver visto morire i due fratelli ed essere stato minacciato e torturato. La sua posizione all’epoca dei fatti ed all’attualità integra una situazione di forte vulnerabilità.