Tribunale di Genova, ord. 17 luglio 2017

"L’attendibilità del racconto del ricorrente non può essere esclusa per il solo fatto che le sue dichiarazioni possano risultare non molto dettagliate, in quanto la indubbia genericità del racconto può trovare giustificazione nella traumaticità della vicenda vissuta dal ricorrente. Le dichiarazioni del ricorrente – non intrinsecamente contraddittorie - possono pertanto ritenersi veritiere alla luce dei criteri stabiliti dall’art. 3 co. 5° d. lgs. n. 251/2007. E’ in ogni caso attendibile la provenienza del ricorrente dalla regione di Casamance

Tribunale di Genova, ord. 23 giugno 2017

"Sussistono, invece, ragioni di carattere umanitario, tali da consentire il riconoscimento di tale forma di protezione. Come emerge dalle fonti COI già citate, il Mali resta caratterizzato da una grave emergenza umanitaria. Il ricorrente ha lasciato il paese ancora minorenne e non ha più alcun parente in patria (tranne la matrigna che lo avrebbe accoltellato e i fratellastri). Il ricorrente risulta inoltre affetto da una grave patologia oculare, per la quale è stato anche sottoposto ad intervento chirurgico (vitrectomia per membrana premaculare). 

Tribunale di Genova, ord. 29 giugno 2017

"Deve, invece essere ritenuta la sussistenza di ragioni umanitarie per il riconoscimento di tale forma di protezione. Il ricorrente è partito dal suo paese ben 5 anni fa. In Mali ha lasciato solo suo padre, non avendo contatti con la donna da cui ha avuto un figlio e tantomeno con quest’ultimo. In Italia ha compiuto un buon percorso di alfabetizzazione , raggiungendo il livello B1, nonché la licenza media inferiore.
Ha svolto alcuni lavori come apprendista, dimostrando impegno, collaborazione e volontà di inclusione sociale."

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Tribunale di Genova, ord. 8 giugno 2017

"Si ritiene quindi che meriti accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando come attualmente il ricorrente non possa sperare in validi riferimenti familiari e sociali nel suo paese di origine. Appare infatti verosimile, anche alla luce delle gravi sofferenze subite dal ricorrente per arrivare in Italia, lo stesso ha attraversato vari paese ed in Libia è stato coinvolti nei gravi fatti di guerra civile, del tempo trascorso dall’allontanamento dal suo paese, del fatto che ha lasciato il suo paese quando aveva solo sedici anni e che è giunto in Italia ancora minorenne, che il ricorrente, in oggi appena maggiorenne, se tornasse nel suo paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana, quindi nella condizione richiamata dai principi espressi dalla corte di cassazione nella sentenza n. 3347 del 2015. D’altra parte il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un significativo percorso di integrazione sociale."

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Tribunale di Genova, ord. 3 luglio 2017

"Il richiedente, a causa dei traumi subiti è apparso persona alquanto fragile e provata. Altri motivi di vulnerabilità sono le malattie di cui soffre (problemi di tipo ortopedico ai piedi, tubercolosi per cui è in cura presso nosocomio specializzato, e disturbo post traumatico da stress per cui svolge psicoterapia e assume farmaci), nonché la situazione di solitudine in cui si è trovato dopo il decesso dei genitori.
Appare dunque necessario garantire al richiedente un periodo di permanenza in Italia durante il quale lo stesso possa curarsi e continuare nel percorso di integrazione, che comunque sino ad ora lo ha portato a essere apprezzato presso la Comunità in cui vive."

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