Tribunale di Genova

 “si ritiene che richiedente, grazie alla prestazione di attività lavorativa nel settore della ristorazione abbiano soltanto svolto un discreto percorso lavorativo, ma anche acquisito una professionalità senz’altro spendibile sul mercato del lavoro in prospettiva futura. Infine, è prodotta documentazione relativa all’iscrizione a un percorso scolastico per l’anno 2021 2022 e attestante l’acquisizione del livello A2 di alfabetizzazione in lingua italiana. Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Pakistan. In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, al percorso migratorio e all’attuale situazione della zona di provenienza, e integrerebbe una violazione del diritto rispetto alla vita privata e familiare garantito dall’articolo 8 CEDU e dall’articolo 19 comma 1.1 d.lvo 286/98.”