TAR Liguria, sentenza breve del 18 settembre 2017 n. 724

"Rilevato che con il ricorso in epigrafe il signor ------, cittadino marocchino, ha impugnato il provvedimento 28.3.2017, con il quale il questore di Genova gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a motivo del fatto che non avrebbe documentato la disponibilità di un reddito minimo o di fonti lecite di sostentamento durante il periodo di validità del permesso di soggiorno per lavoro subordinato da rinnovare, in scadenza il 12.2.2017; Rilevato che, diversamente da quanto erroneamente rilevato nel provvedimento impugnato, sussistono legami familiari suscettibili di valutazione comparata ex art. 5 comma 5 d.lgs. n. 286/1998, giacché il ricorrente convive con la moglie ------, regolarmente soggiornante, e con il figlio nato in Italia il 28.4.2016"

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 T.A.R. Liguria, sentenza breve del 29 maggio 2017

"Rilevato che, con ricorso notificato in data 20.3.2017, la signora ----- cittadina dominicana, ha impugnato il provvedimento 9.11.2016, con cui il Questore di Genova le ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, a motivo della mancata dimostrazione del conseguimento del reddito minimo previsto dalla legge, asseritamente pari ad € 8.737,24 per l’anno 2014; Visto l’art. 5 comma 5 del d.lgs. n. 286/1998, a mente del quale il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati quando mancano i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, “sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio”;

T.A.R. per la Liguria, sent. 12 maggio 2016, n. 450

L'avanza età e i problemi all'udito, essendo circostanze in grado di limitare la capacità dei apprendimento linguistico, devono essere necessariamente prese in considerazione del rilascio di un permesso di soggiorno UE. Tale permesso è infatti subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana (art. 9 comma 2-bis del D. Lgs. n. 286/1998).

T.A.R. per la Liguria, sent. 28 ottobre 2016, n. 1061

Il provvedimento di respingimento dell’istanza di emersione ex d.lgs 109/12 motivato con la mancata risposta del lavoratore e del datore di lavoro alla richiesta dell’amministrazione di produzione della documentazione attestante il versamento dei contributi INPS e INAIL è illegittimo e conseguentemente va annullato. Deve ritenersi, infatti, che il mancato versamento di contributi INPS e INAIL sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro.

Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”