Tribunale di Genova 8 luglio 2020

"Ed allora. Si rinvengono profili di vulnerabilità soggettiva nella fuga da un paese interessato dalle gravissime carenze anche in termini di sicurezza e di supporto con specifico riferimento alla problematica degli agricoltori nei conflitti con i pastori nomadi fulani e nel percorso integrativo riconosciuto dai responsabili del CAS, risultando comprovato un impegno finalizzato all’integrazione nel tessuto sociale e professionale italiano avendo partecipato con successo al corso di formazione, confermato anche dall’assenza di segnalazioni da parte della Questura.

Tribunale di Genova 8 luglio 2020

"Sotto il profilo soggettivo, occorre tenere conto:
- della fuga in giovane età da un paese interessato da violenze ed inadeguatezze in termini di assistenza e di sicurezza;
- della storia personale: in particolare, la morte della madre (a seguito di un incidente, come narrato dal ricorrente) e l’avvenuta distruzione del negozio (circostanza che priverebbe il ricorrente di una concreta possibilità lavorativa nel caso di rientro in Patria);
- delle vicende vissute in Libia, dove il ricorrente si sarebbe trattenuto due anni, subendo maltrattamenti, come dedotte in ricorso (pag. 16) e come dichiarato dallo stesso ricorrente al personale sanitario (cfr. il referto depositato unitamente alle note scritte depositate per l’udienza cartolare, ove si riporta quanto riferito dal ricorrente circa la prigionia di circa 10 mesi subita in Libia).

Tribunale di Genova 15 luglio 2020

Si sottolinea che, a quanto risulta dalle fonti consultate, le fasce più povere della popolazione in Bangladesh si trovano in una situazione di tale precarietà che ogni evento fuori dalla norma (un’inondazione, la perdita di un raccolto..) può gettarli in una situazione di totale esclusione sociale e crisi economica, nell’assenza di qualsiasi tutela legale. In questi casi, le reti locali di sfruttamento, dipendenza e sopruso stringono la loro presa e spesso lasciano ben poche possibilità a chi rientra in patria senza aver sollevato la propria posizione.

Tribunale di Genova 13 luglio 2020

"Protezione accordabile. Il divieto a scegliere il proprio coniuge, al pari dell’analoga ipotesi dell’imposizione di un matrimonio forzato, se attuati con metodi violenti e senza un efficace intervento a tutela da parte dello Stato o di altre autorità tradizionali, costituisce trattamento degradante e come tale rientrante nell’accezione di “grave danno” ai sensi dell’art. 14 lett. b) d.lgs. 251/07.

Tribunale di Genova 7 luglio 2020

Ciò posto, occorre tenere conto, sotto il profilo oggettivo, della situazione del Paese di origine, come sopra descritta (sebbene non tale da consentire il riconoscimento della maggiore protezione richiesta).
Sotto il profilo soggettivo, si devono valorizzare i seguenti elementi: