Tribunale di Genova 25 maggio 2020

"Il racconto del richiedente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, alla luce delle fonti reperite e dell’audizione resa in questa sede, ove ha saputo dare chiarimenti su ogni punto dubbio e dettagliare maggiormente la sua vicenda, appare preciso, vivo e frutto di una storia personale. La vicenda narrata dal richiedente infatti, appare sufficientemente dettagliata, priva di contraddizioni, globalmente plausibile e come tale credibile, applicando i parametri di cui all’art. 3 comma 5 d.lgs. 251/07, tenuto conto del beneficio del dubbio, in base alla definizione fornita dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati1 e dell’interpretazione resa dalla Corte di Cassazione con recente sentenza2.

Tribunale di Genova 10 novembre 2019

"In queste condizioni, gli strati di popolazione più poveri e marginali, si trovano in una situazione di equilibrio talmente precario, che ogni evento fuori dalla norma (un raccolto perso, un'inondazione, una disputa legale, un'eredità contesa) può precipitarli in una situazione di totale esclusione sociale e crisi economica.

Tribunale di Genova 30 novembre 2019

"Giusto tutto quanto sopra ed applicando tutti i principi sopra esposti al caso di specie, appare evidente che una volta rientrato nel suo Paese, il ricorrente si troverebbe in una situazione di specifica vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/2015) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti umani fondamentali, in un contesto caratterizzato da forte violenza, come sopra visto ed ivi trovandosi senza lavoro, orfano dei genitori, privo di mezzi di sussistenza e nell'impossibilità di mantenersi.

Tribunale di Genova 30 novembre 2019

"Giusto tutto quanto sopra ed applicando tutti i principi sopra esposti al caso di specie, appare evidente che una volta rientrato nel suo Paese, il ricorrente si ritroverebbe in una situazione di specifica vulnerabilità (cfr. 3347/2015) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali, in quanto non potrebbe professare liberamente le proprie idee politiche, anche quale mero simpatizzante a sostegno dell'indipendenza del Biafra, nella impossibilità di proseguire gli studi ed inoltre si troverebbe senza lavoro, in un contesto fortemente ostile, laddove qui in Italia ha dimostrato, nonostante le esperienze negative vissute di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale:

Tribunale di Genova 26 novembre 2019

"Dalla narrazione del vissuto - deprivazioni in tenera età che non gli hanno consentito di svolgere e completare gli studi per gravi carenza del sistema scolastico e socio assistenziale del paese d'origine, unite alle pressioni delle leggi tradizionali e della famiglia vissute dal ricorrente come gravi e pericolose in assenza di adeguata sicurezza dello Stato - dalla disamina di quanto documentato - impegno nell'apprendimento della lingua italiana e delle regole della convivenza civile presso il Cas dove di recente è stato trasferito e dove, secondo i responsabili, ha manifestato da subito un fattivo impegno anche nelle proposte di lavoro, emergono elementi per ritenere sussistente in capo al ricorrente una situazione di vulnerabilità effettiva. (...)

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