Tribunale di Genova 11 giugno 2020

"D’altra parte, la gravità della vicenda personale che ha determinato la ricorrente alla partenza in giovane età e la situazione del Paese di origine seriamente e complessivamente insicuro, permette di ritenere sussistenti i presupposti per una protezione umanitaria.

Tribunale di Torino 25 maggio 2020

"Le attività poste in essere e la condotta complessivamente tenuta dal ricorrente sono espressione di un positivo inserimento nel contesto nazionale del richiedente. Pertanto, è del tutto pacifico che questa condizione d’integrazione ed attuale stabilità economica raggiunta, in caso di rimpatrio, verrebbe vanificata, ponendolo in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che il richiedente, cittadino del Bangladesh, privo di mezzi, si troverebbe a dover ripartire da zero - in un contesto certamente meno favorevole di quello italiano - per procurarsi i mezzi di sostentamento e raggiungere un livello economico che gli consenta di vivere in maniera decorosa.

Tribunale di Genova 25 maggio 2020

"Il racconto del richiedente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, alla luce delle fonti reperite e dell’audizione resa in questa sede, ove ha saputo dare chiarimenti su ogni punto dubbio e dettagliare maggiormente la sua vicenda, appare preciso, vivo e frutto di una storia personale. La vicenda narrata dal richiedente infatti, appare sufficientemente dettagliata, priva di contraddizioni, globalmente plausibile e come tale credibile, applicando i parametri di cui all’art. 3 comma 5 d.lgs. 251/07, tenuto conto del beneficio del dubbio, in base alla definizione fornita dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati1 e dell’interpretazione resa dalla Corte di Cassazione con recente sentenza2.

Tribunale di Genova 10 novembre 2019

"In queste condizioni, gli strati di popolazione più poveri e marginali, si trovano in una situazione di equilibrio talmente precario, che ogni evento fuori dalla norma (un raccolto perso, un'inondazione, una disputa legale, un'eredità contesa) può precipitarli in una situazione di totale esclusione sociale e crisi economica.

Tribunale di Genova 30 novembre 2019

"Giusto tutto quanto sopra ed applicando tutti i principi sopra esposti al caso di specie, appare evidente che una volta rientrato nel suo Paese, il ricorrente si troverebbe in una situazione di specifica vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/2015) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti umani fondamentali, in un contesto caratterizzato da forte violenza, come sopra visto ed ivi trovandosi senza lavoro, orfano dei genitori, privo di mezzi di sussistenza e nell'impossibilità di mantenersi.

Anche noi usiamo i Cookie

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.