Tribunale di Genova 7 luglio 2020
"Vanno quindi valutate circostanze preesistenti. Più precisamente deve essere presa in considerazione l'esistenza e l'entità della lesione dei diritti fondamentali, partendo dalla situazione oggettiva del Paese di origine, correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza/fuga, dove la valutazione sull’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria, ma non come fattore esclusivo, come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale, che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Va rilevato, a questo proposito, che “la situazione generale della sicurezza in Nigeria suscita grande preoccupazione, secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Nel Global Terrorism Index - GTI, (Indice di terrorismo globale) 2016, la Nigeria è classificata al 3° posto ed uno dei cinque paesi responsabili del 72% di tutte le morti per terrorismo nel 2015."
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