Tribunale di Genova 22 ottobre 2019

Nel caso di specie, il Belgio ha manifestato la propria disponibilità alla ripresa in carico del ricorrente in data 24.9.2018. Il trasferimento sarebbe quindi dovuto avvenire entro il 24.3.2019.

Tribunale di Roma 17 ottobre 2019

"La più recente Giurisprudenza Europea “La Corte di Lussemburgo, adita dal Vrhovno sodišče (Corte Suprema della Slovenia), ribadisce che le norme del regolamento Dublino III, come tutte le altre norme di diritto derivato, devono essere interpretate ed applicate tenendo in dovuta considerazione i diritti fondamentali garantiti dalla Carta e, tra questi, l’articolo 4 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) di cui viene riconosciuto il carattere assoluto. La novità della pronuncia in esame è dovuta al fatto che la Corte, pur riconoscendo che nella sua precedente giurisprudenza ed in particolare nella sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. c.Secretary of State for the Home Department, si era espressa nel senso che solo in caso di carenze sistemiche nel sistema di asilo dello Stato membro competente si corre il rischio di violare l’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali, supera tale posizione. In questo la Corte giustamente non accoglie l’opinione dell’Avvocato generale, Tanchev, che nelle sue conclusioni afferma che «la Corte non è affatto tenuta a seguire la posizione della Corte EDU in sede di applicazione della Carta» (punto 53 delle Conclusioni) e sottolinea come anche per quanto riguarda le modalità dei trasferimenti, il regolamento in parola è molto preciso e dettagliato, richiedendo precise garanzie nell’intento di evitare che lo stesso possa comportare un rischio reale che l’interessato subisca trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali. La Corte sostiene, inoltre, che sarebbe incompatibile con il carattere assoluto del divieto derivante dall’art. 4 della Carta consentire agli Stati membri di ignorare i rischi concreti di trattamenti inumani o degradanti solo perché questi non derivano da carenze sistemiche nel sistema di asilo dello Stato membro competente. Quindi lo Stato che deve effettuare il trasferimento deve accertarsi, non solo dell’inesistenza di carenze sistemiche, ma anche farlo precedere da precise precauzioni ed ottenere informazioni che possano assicurare che l’individuo ottenga adeguata protezione.” ( sentenza del 16 febbraio 2017 nel caso C.K. e al. c. Slovenia, avente ad oggetto il rinvio pregiudiziale riguardo l’interpretazione dell’art. 3 par. 2 e dell’art. 17 par. 1 Reg. n. 604/2013 (c.d.Regolamento Dublino III) e dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali53 con Commento prof. Lina Panella )
Per altro verso risulta in atti che il ricorrente in Italia ha ricevuto cure mediche ed ha iniziato un percorso di integrazione documentato in atti, consistente nella frequenza di corsi della lingua italiana, in un tirocinio per l'avviamento ad una attività lavorativa;
Nel caso di specie pertanto risulta dalla documentazione in atti che il trasferimento del ricorrente causerebbe allo stesso un ulteriore trauma esistenziale e lo esporrebbe a situazioni in cui è sicuramente presente il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti con violazione dell'art.3 comma due e dell'art.17 Reg.n.604/2013 UE I
n tale contesto sono senz’altro configurabili i presupposti per l'accoglimento del ricorso .

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Tribunale di Genova, 5 Febbraio 2019

"Nel caso in esame, l'attuale situazione politico-sociale del Gambia, come sopra ricostruita, consente di ritenere che il ricorrente, una volta rientrato nel suo Paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (v. Cass. 3347/2015 v. anche Cass. 455/2018), idonea a pregiudicare  la possibilità di  esercitare i diritti fondamentali. Il ricorrente ha infatti lasciato il Gambia giovanissimo (aveva appena 15 anni) ed è stato lontano diversi anni.

Tribunale di Genova, 19 Marzo 2019

"Mancano invero riscontri fattuali, mentre da fonti diverse da quelle governative emerge un sistema amministrativo e giudiziario, in materia di migrazione, nel quale sono assenti i principi della tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, oltre che un confronto, anche solo consultivo, con l'Alto  Commissariato e con le ONG.

Tribunale di Genova, 18 Aprile 2019

"Il ricorrente, arrivato in Italia dopo l'esperienza libica, sta dimostrando una concreta volontà di integrarsi, cercando di imparare l'italiano (si evidenzia che l'audizione è stata svolta quasi integralmente in lingua italiana) ed impegnandosi nel lavoro, il tutto come da documentazione prodotta in sede di udienza.