Tribunale di Genova 30 novembre 2019

"Giusto tutto quanto sopra ed applicando tutti i principi sopra esposti al caso di specie, appare evidente che una volta rientrato nel suo Paese, il ricorrente si ritroverebbe in una situazione di specifica vulnerabilità (cfr. 3347/2015) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali, in quanto non potrebbe professare liberamente le proprie idee politiche, anche quale mero simpatizzante a sostegno dell'indipendenza del Biafra, nella impossibilità di proseguire gli studi ed inoltre si troverebbe senza lavoro, in un contesto fortemente ostile, laddove qui in Italia ha dimostrato, nonostante le esperienze negative vissute di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale:

Tribunale di Genova 26 novembre 2019

"Dalla narrazione del vissuto - deprivazioni in tenera età che non gli hanno consentito di svolgere e completare gli studi per gravi carenza del sistema scolastico e socio assistenziale del paese d'origine, unite alle pressioni delle leggi tradizionali e della famiglia vissute dal ricorrente come gravi e pericolose in assenza di adeguata sicurezza dello Stato - dalla disamina di quanto documentato - impegno nell'apprendimento della lingua italiana e delle regole della convivenza civile presso il Cas dove di recente è stato trasferito e dove, secondo i responsabili, ha manifestato da subito un fattivo impegno anche nelle proposte di lavoro, emergono elementi per ritenere sussistente in capo al ricorrente una situazione di vulnerabilità effettiva. (...)

Tribunale di Genova 23 dicembre 2019

"In questo contesto appare verosimile che il ricorrente, se fosse costretto a tornare nel suo Paese, vista la situazione generale della sua nazione, ulteriormente enfatizzata dalla sua appartenenza ad una famiglia economicamente fragile, già vittima di calamità naturali e legata al ramo sciita dell'Islam, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (cfr. Cass. n. 3347/15), idonea pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana.

Tribunale di Genova 21 gennaio 2020

Ciò posto occorre tenere conto:

- sotto il profilo soggettivo, della estrema fragilità e vulnerabilità del richiedente, come emerge dalla relazione psicologica di cui si è detto, richiamando pertanto le considerazioni di cui sopra, a cui vanno aggiunte le conclusioni del dott. Brundo: "Credo sia imprescindibile per ******* poter continuare ad essere supportato da un punto di vista clinico per evitare che acutizzino pensieri ansiosi e persecutori che comprometterebbero il percorso di integrazione del giovane".

Tribunale di Genova 29 aprile 2020

"Ciò posto, con riferimento al caso in esame, si osserva quanto segue:
a) Sotto il profilo oggettivo, in relazione condizioni di invivibilità dell’area di provenienza: va rilevato difatti che “la situazione in Nigeria suscita grande preoccupazione” secondo il dipartimento degli Stati Uniti. Nel Global Terrorism Index – GTI (indice del terrorismo globale) 2016, la Nigeria è classificata al 3° posto ed uno dei cinque paesi responsabili del 72 % di tutte le morti di terrorismo nel 2015.