Tribunale di Genova, 1 Aprile 2019

"Nel caso in esame, l'attuale situazione politico-sociale della Costa d'Avorio, come sopra ricostruita, consente di ritenere che il ricorrente, una volta rientrato nel suo Paese, da cui si è allontanato qando ancora minorenne, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (v. Cass. 3347/2015; Cass. 4455/18), idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali. La situazione della Sicurezza in Costa d'Avorio, infatti, si è aggravata in modo preoccupante nel 2017.

Tribunale di Genova, 13 Dicembre 2018

"In un contesto come quello descritto (polizia corrotta, restia ad intervenire in conflitti privati, tanto più al Nord del Paese, dove non vi è una soddisfacente copertura del territorio), e tenuto conto dell'esperienza personalmente vissuta dal richiedente (costretto ad allontanarsi per violenze subite e minacciate in presenza delle quali non vi è stata sufficiente tutela), deve ritenersi, quanto meno sotto il profilo del dubbio, che vi sia concreto rischio per il richiedente di essere sottoposto a nuove minacce di danno, senza un'efficace tutela, in caso di rimpatrio.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, 31 Dicembre 2018

"Il provvedimento di revoca è viziato dal difetto di motivazione, non avendo l'amministrazione valutato le condizioni di salute del ricorrente; che la mancata valutazione della specifica situazione soggettiva del ricorrente, come richiesto dall'art. 23 del d.lgs. n. 142 del 2015, è stata rilevata da questa sezione in sede cautelare e, tuttavia, l'Amministrazione ha omesso di disporre supplemento d'istruttoria sul profilo sanitario, anche a fronte dello specifico ordine contenuto nell'ordinanza cautelare;

Tribunale di Genova, Sentenza del 26 Febbraio 2019

 

"Non si è riusciti, allo stato, a stabilire se le violenze ed i traumi derivano dalle percosse subite da parte dei familiari del marito, da un percorso di tratta e di sfruttamento, o da entrambi (vicende che potrebbero essere tra loro collegate). Nell'uno come nell'altro caso, vi è un verosimile e concreto rischio che un rientro in patria possa integrare il pericolo di nuove gravi violenze, nell'impotenza, al momento, di ricorrere ad una protezione statale.

Tribunale di Genova, Sentenza del 19 Febbraio 2019

La situazione del paese di origine sopra descritta, valutata complessivamente ed unitamente alla situazione personale del richiedente ed ai suoi problemi di deficit cognitivo, evidenzia i presupposti per ottenere il permesso  di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi del previgente art. 5 comma 6 D. L.vo  286/98.