Tribunale di Genova 9 novembre 2021

Il Collegio ritiene allora che, nel caso di specie, sia fondato il rischio attuale che la ricorrente, unitamente al figlio minore, venga sottoposta a trattamenti inumani e degradanti in Romania, dovendosi pertanto ritenere impossibile il suo trasferimento.

TAR LIGURIA 11 Novembre 2021

Sentenza 00952/2021

In questo contesto, negare il permesso di soggiorno di cui all’art. 103, co. 2, a chi sia in attesa della decisione, amministrativa o giurisdizionale, sulla propria domanda di protezione internazionale - dunque si trovi in possesso di un titolo del tutto precario, tale da renderlo assimilabile, in caso di rigetto dell’istanza, a chi ne sia privo – sarebbe in contrasto con l’obiettivo, perseguito dal legislatore, di agevolare la conclusione di contratti di lavoro regolari da parte di persone prive di un permesso di soggiorno valido, nonché con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza, anche perché il riconoscimento della protezione internazionale «da alternativa di maggior tutela» non può tramutarsi in una «impropria limitazione di accesso alla legalità lavorativa»

"Pare quindi indispensabile una lettura della normativa che favorisca tale coordinamento (della condizione dei richiedenti asilo la cui domanda è pendente in Tribunale ndr.), in una logica di rispetto sostanziale dei valori ed interessi dichiaratamente oggetto di tutela normativa e per altro anche dei presupposti valori costituzionali.

La posizione assunta dall'amministrazione, in contrasto con la ratio legis, preclude invece un accesso alla regolarità per la sola ragione che un soggetto sia anche portatore di una parallela e diversa potenziale condizione soggettiva favorevole (per di più costituzionalmente garantita), la quale paradossalmente, da alternativa di maggior tutela, diviene impropria limitazione di accesso alla legalità lavorativa".

 

Leggi la sentenza:

T.A.R. Liguria 15 giugno 2020

"Gli atti del giudizio, infatti testimoniano che il ricorrente sia incensurato, né risultano iscritti nel casellario giudiziario atti che promuovano un procedimento penale a carico del ricorrente a seguito dell'evento di settembre 2019 che ha portato alla revoca delle misure d'accoglienza.

L'amministrazione avrebbe infatti dovuto innanzitutto valutare nell'istruttoria il percorso di integrazione di - OMISSIS - che per oltre quattro anni ha soggiornato in Italia, senza incorrere in violazione di alcun tipo, anzi raccogliendo un unanime riconoscimento di volontà d'integrazione partecipando a corsi di formazione sulla sicurezza del lavoro a iniziative di volontariato ed ottenendo un attestato di conoscenza della lingua italiana A2.

Infine come già accennato dal settembre del 2018 è impiegato come apprendista panettiere e dal principio del 2020 ha ottenuto stabilità nella sua occupazione lavorativa divenuta a tempo indeterminato."

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Tribunale di Genova 7 aprile 2020

"Alla luce della documentazione prodotta e delle ulteriori informazioni acquisite in forza dei poteri officiosi di questo Collegio, sopra esaminate, la prima censura del ricorrente - concernente l'impossibilità del trasferimento del ricorrente a causa delle condizioni di accoglienza dei profughi in Slovenia e delle carenze sistemiche nella procedura di asilo - appare fondata e, da sola, dirimente ai fini della decisione.