Tribunale di Genova, ord. 15 gennaio 2018

 

"Si ritiene che meriti invece accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerata innanzitutto la situazione della zona della Nigeria dalla quale proviene, che pur non integrando, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale e non sussistendo quindi i presupposti applicativi dell’art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti, resta tuttavia assai delicata. 

TRIBUNALE DI GENOVA, 09/01/2018

"Si deve invece accogliere la richiesta di protezione umanitaria considerato il fatto che il
ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un serio percorso di integrazione
sociale e lavorativa, e tenuto altresì conto del significativo lasso di tempo intercorso dalla
fuga dalla Nigeria, avvenuta nel corso del 2014."

Tribunale di Genova, ord. 8 gennaio 2018

"Ritiene il Tribunale che il racconto del ricorrente sia plausibile, anche se non riscontrabile e che la vicenda personale dal lui narrata debba essere collocata all’interno del contesto politico/sociale del Bangladesh, descritto anzitutto dal rapporto di Amnesty International 2015/2016 (a tal fine si evidenzia che il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il paese in un periodo collocabile, sulla base della sua intervista resa davanti alla Commissione, nel 2015): la situazione politica appare molto critica, caratterizzata da gravi problemi di ordine pubblico, forti limitazioni delle libertà fondamentali e violenze perpetrate nei confronti delle persone più deboli ed indifese: “Tra gennaio e marzo, una campagna dell’opposizione al governo guidata dal Partito nazionalista del Bangladesh (Bangladesh Nationalist Party – Bnp) è sfociata nella violenza, quando centinaia di autobus e altri veicoli sono stati attaccati, presumibilmente da manifestanti che hanno lanciato bombe molotov.

TRIBUNALE DI GENOVA, 08/01/2017

"Si deve infatti considerare, da un lato la predetta attuale difficilissima situazione socio-politica del Bangladesh come sopra sinteticamente descritta, la situazione di estrema povertà della famiglia del ricorrente, il fatto che quest'ultimo ha lasciato il proprio paese ormai più di due anni fa ed ha dimostrato di aver iniziato in Italia un percorso di integrazione svolgendo svariate attività lavorative come dimostra la documentazione prodotta."

 

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TRIBUNALE DI GENOVA, 08/01/2018

Ad avviso dello scrivente Giudice la ratio dei motivi umanitari è dunque da ricercarsi nella suddetta direttiva che fa espresso riferimento a motivi caritatevoli o di altra natura, non meglio definiti e quindi non espressamente codificati.