Tribunale di Genova, ord. 7 novembre 2017 

"ha diritto alla protezione umanitaria ex art.5 co.6 TUI, sia pure per un periodo limitato, il cittadino straniero proveniente dal Bangladesh attesa la situazione di violenza ed instabilità diffusa nel paese. Infatti nella previsione di tale norma possono esservi ricondotte situazioni soggettive come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti, quali ad esempio motivi di salute o di età, ma anche oggettive (cioè relative al paese di provenienza) e quindi una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari"

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Tribunale di Genova, ord. 7 novembre 2017

"Si deve invece accogliere la richiesta di protezione umanitaria, formulata in via subordinata, considerato il fatto che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un serio percorso di integrazione sociale, e tenuto altresì conto del considerevole lasso di tempo intercorso dalla fuga dal Mali (giugno 2013) ed inoltre in ragione della situazione generale di insicurezza del Paese d’origine del soggetto, come sopra ricostruita e descritta: appare infatti verosimile che il ricorrente, se tornasse nel suo Paese, vista la situazione generale del Mali, ancora in via di stabilizzazione, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/15), idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana Il ricorrente inoltre, come emerge dall’ampia documentazione prodotta, ha collaborato attivamente alle occasioni di reinserimento a lui offerte, impegnandosi fin da subito nello studio della lingua italiana (tanto da essere stato in grado di sostenere l’esame all’udienza senza l’ausilio di un interprete) e svolgendo attività di volontariato per gli enti locali, ed inoltre risulta che lo stesso sia anche stato assunto in regola, con contratto di apprendistato durevole fino al 26.10.2020 (v. all 12) nel settore della coltivazione olearia, avendo in precedenza svolto ulteriori attività lavorative, tutte in regola. Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova, deve essere annullato in tale parte e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286."

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Tribunale di Genova, ord. 7 novembre 2017 

"la documentazione prodotta dal ricorrente, attestante il suo positivo inserimento nel progetto di formazione professionale, la sua iscrizione a corsi di lingua italiana e l’attuale percorso di inserimento lavorativo, integrano una seria prova del suo buon inserimento sociale e lavorativo. Tanto più considerato il lungo periodo passato dal suo allontanamento dal Paese di origine (dal ontano aprile 2012), quando era ancora minorenne, con conseguente ritenuta sradicazione. Sussistono quindi nella specie, ad avviso di chi scrive, motivi di carattere umanitario"

 

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Ordinanza del Tribunale di Genova, 3 novembre 2017

" [...] il quadro di circostanza descritto dalla narrazione del ricorrente ed in particolare la sua (invece articolata) affermazione di appartenenza alla minoranza sciita (Hazara), notoriamente oggetto di persecuzioni, costituiscono un motivo di necessario approfondimento, specie al fine dell’eventuale concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitaria. Non essendo stato preso in alcuna considerazione, e peraltro immotivatamente, il tema suddetto, si reputa, conformemente alle premesse sopra poste, che il provvedimento vada annullato sul punto con trasmissione degli atti al Questore per l’eventuale concessione del permesso di soggiorno per la ragione umanitaria detta."

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Tribunale di Genova, ordinanza 3 novembre 2017

"[...] sono senza dubbio ravvisabili nella violenza subita, nella ricorrenza della stessa nel territorio di origine, deducibile da fondi informative pubbliche, nonché dalla indubbia condizione di speciale debolezza economica in cui si trova il soggetto dopo lunga permanenza intermedia il Libia, motivi per una eventuale concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie. [...] Il Tribunale, visti gli articoli di legge indicati in epigrafe: in parziale riforma della decisione della Commissione prefettizia impugnata nella misura in cui omette la trasmissione degli atti al Questore ex art. 32 del d.lgt 25/08, DICHIARA la sussistenza, allo stato degli atti, delle condizioni per la concessione del permesso di soggiorno di natura umanitaria di cui al’art. 5 comma 6 del dlg 286/98 per la durata di almeno mesi 18 da oggi"

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