Tribunale di Genova, ordinanza del 12 dicembre 

"I passi verso la pace sono lentissimi e il terrorismo jihadista e la guerra civile continuano in Mali.
Si deve dunque concludere che il richiedente sia credibile e che le sue dichiarazioni siano plausibili anche sotto il profilo della corrispondenza con la situazione del Paese di origine, in particolare con la certezza che, per la situazione dello stesso Paese, il ricorrente non potrebbe ricevere alcuna apprezzabile protezione o tutela rispetto ad una situazione di elevato e qualificato pericolo di essere vittima innocente degli atti di violenza indiscriminata connessa ai plurimi conflitti armati ed attentati terroristici che non si possono legittimamente ed in maniera minimamente tranquillizzante limitare ad una zona specifica dello stesso Mali: per tutto l’intero territorio di tale stato si deve necessariamente riconoscere sussistente la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, quindi un potenziale ed assai significativo rischio per l’incolumità di qualsivoglia singolo individuo. Il Mali era al momento della fuga del ricorrente ed è tuttora in una situazione socio politica di assoluta emergenza [...] A tutto ciò si può aggiungere che la situazione personale del richiedente rende la sua situazione ancora peggiore."

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Tribunale di Genova, ord. del 7 dicembre 2017

Merita la protezione umanitaria il cittadino del Gambia atteso che "il paese sta attraversando ancora un periodo critico. Il ricorrente dopo aver affrontato un viaggio lungo e pericoloso e avere subito la detenzione nelle carceri della Libia, ha dimostrato di avere intrapreso un significativo percorso di integrazione sociale"

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Tribunale di Genova, ordinanze del 4 dicembre 2017

"Tuttavia, sebbene non sia in corso un conflitto armato, il Bangladesh attraversa una difficile situazione politica, caratterizzata da tensioni tra i due partiti che si contendono il potere, tensioni che spesso si traducono in manifestazioni di violenza . Tanto viene è stato riconosciuto in decisioni giudiziarie, tra le quali si ricordano, oltre ad una ordinanza del Tribunale di Napoli in data 12.1.2015, due decisioni del Tribunale di Trieste del 18.4.16. Nelle ordinanze citate, come in altre del Tribunale di Genova, viene riconosciuta la protezione umanitaria, attesa la situazione di violenza ed instabilità in cui versa il Bangladesh. Tale situazione emerge dai rapporti di Amnesty International, nei quali si evidenzia una situazione politica molto critica, con gravi problemi di ordine pubblico, forti limitazioni delle libertà fondamentali, violenze perpetrate nei confronti delle persone più deboli ed indifese e violenti scontri tra i sostenitori dei due partiti politici. A ciò si aggiungono gli attacchi terroristici degli estremisti islamici e tra questi il grave fatto di Dhaka del 2.7.16. Devono ricordarsi anche le violenze e le violazioni dei diritti umani da parte delle forze dell'ordine, con arresti cui è seguita la sparizione delle persone arrestate, di alcune delle quali è poi stata accertata la morte. Vi è inoltre una difficile situazione sanitaria (si veda in proposito Viaggiare Sicuri del 27.1.17), caratterizzata dalla presenza in forma endemica di gravi malattie
epidemiche, aggravata dall'inadeguatezza delle strutture sanitarie. Pertanto, pur non sussistendo, come si è rilevato, i presupposti per la protezione internazionale, la situazione oggettiva del paese di provenienza rileva per l'individuazione, nel caso in esame, di una condizione di vulnerabilità, dipendente anche da motivi soggettivi e tra questi dalla giovane età di ----. che ha lasciato il paese di origine quando era ancora minorenne. Deve inoltre ricordarsi che i l ricorrente ha saputo intraprendere in Italia un significativo percorso di integrazione sociale, impegnandosi nel lavoro, nel volontariato e nell'apprendimento della lingua."

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Tribunale di Genova, ordinanza del 28 novembre 2017

"[...] la documentazione prodotta attesta una situazione di salute psicofisica del richiedente asilo parzialmente compromessa che teoricamente potrebbe condurre, in difetto di positiva evoluzione, anche alla concessione di un permesso di soggiorno per ragioni di cura. Appare quindi accertato un sia pur transitorio presupposto per la concessione del permesso si soggiorno per ragioni umanitarie in considerazione di una condizione di salute in fase evolutiva."

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Tribunale di Genova, 30 novembre 2017

"Rileva il Tribunale che il sig --- ha compiuto un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia, come dimostra l’assunzione, sia pure con contratto a tempo determinato fino al 31.5.2018 ma con possibilità di riassunzione a settembre 2018, presso la ditta di ----  in qualità di bracciante agricolo.

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