Corte di Cassazione, ordinanza 11 settembre 2018

"Il terzo motivo, con cui si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 TU Imm. e omesso esame di un fatto decisivo in giudizio, è, invece, fondato.

Corte di cassazione, sez. VI-1, ord. 14 novembre 2017, n. 26919

Poiché dal decreto impugnato non risulta che all’udienza per la proroga del trattenimento presso il CIE abbiano partecipato il ricorrente o il suo difensore, né che il ricorrente sia stato messo in condizioni di parteciparvi, si deve ritenere che il provvedimento sia stato emesso in violazione della prevista partecipazione all’udienza dell’interessato, il quale ne deve essere tempestivamente informato e dunque condotto in udienza.

Il Giudice di Pace di Savona ha accolto il ricorso avverso l’espulsione del richiedente nigeriano poiché come descritto nell’art. 19 del D.Lgs. n.268/1998:

"1. In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione."

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Con questa ordinanza il Giudice di Pace di Genova annulla il decreto d’espulsione del cittadino marocchino adottato dal Prefetto di Genova.

La sentenza n. 44182, depositata il 18 ottobre 2016, della Corte di Cassazione, Sezione I Penale, ha affermato il seguente principio di diritto: "la convivenza dello straniero con una cittadina italiana riconosciuta con "contratto di convivenza" disciplinato dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 è ostativa all’espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione di cui all’art 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 286/1998 e tale causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l’espulsione viene messa in esecuzione".

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