Tribunale di Genova, ord. 8 giugno 2017

Merita accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerata innanzitutto la situazione della zona della Nigeria dalla quale proviene, che pur non integrando, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale e non sussistendo quindi i presupposti applicativi dell’art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti, resta tuttavia assai delicata.

Tribunale di Genova, ord. 9 gennaio 2017

Sia da precedenti giurisprudenziali recenti (v. Corte di appello di Trieste, sentenza n. 7 del 11.1.2016, Tribunale di Roma, ordinanza n. 14663 del 29.10.2015 ed ordinanza n. 12908 del 30.9.2015) che dal sito del Ministero degli Affari Esteri, www.viaggiare.it effettivamente risulta una violenza indiscriminata e diffusa nel complesso del Paese, da Nord a Sud, con una crescente spirale di violenza coinvolgente anche gli apparati statali.

Tribunale dei Minorenni di Genova 28.02.2025

 

il padre di minore, anche se colpito da precedente condanna irrevocabile: “come si evince dalla relazione redatta dall’assistente sociale della Uepe il ricorrente ha una stabilità lavorativa e familiare, rappresenta per la propria famiglia un punto di riferimento importante per la gestione dei figli e per gli adempimenti richiesti dalla quotidianità domestica. Il percorso della misura alternativa ha visto il riconoscimento di premialità stante il buon andamento. In conclusione, tenuto conto dell’entità di entrambi i minori presenti all’interno del nucleo familiare, alla luce del significativo ruolo svolto dal ricorrente a favore del buon andamento del loro percorso di crescita e a tutela di un equilibrato sviluppo psicofisico, si valuta opportuna la continuità della presenza del medesimo o nel contesto familiare… il tribunale per i minorenni nell’effettuare il giudizio prognostico circa le conseguenze alle quali il minore sarebbe esposto a seguito dell’allontanamento dei genitori e dello sradicamento dall’ambiente in cui il minore è nato o è vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione, deve considerare anche le ricadute negative che deriverebbero al minore dal mutamento della situazione economica della famiglia conseguente alla perdita del lavoro da parte dei genitori, in quanto il deterioramento di tali condizioni e idoneo a incidere non solo sul piano economico, ma anche sul piano relazionale ed affettivo del minore (così Corte Cassazione sez. 1 n. 27237 del 30.11.2020)

Tribunale dei Minorenni di Genova 25.09.2024

“ nel caso in esame, ricorrano le condizioni di cui all’art. 31, 3° comma D.Lgs. 286/98, sussistendo gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico dei minori, tali da rendere necessaria, nell’esclusivo interesse di questi, la permanenza in Italia dei genitori;
✓ Infatti, non possa ragionevolmente dubitarsi del fatto che l’espulsione dei ricorrenti provocherebbe un traumatico distacco dalle figure genitoriali con la concreta possibilità di grav danno psicofisico per i figli, in una età in cui necessitano delle cure dei genitori, fondamentali per una corretta ed equilibrata crescita;
✓ Potrebbe inoltre essere traumatico per i minori l’allontanamento dal territorio dello Stato assieme ai genitori, dal momento che gli stessi sono stati inseriti nel contesto scolastico locale con profitto e vedono la presenza del nucleo parentale e degli affetti sul territorio nazionale;
✓ in conclusione, nel caso concreto, debba ritenersi accertato che la presenza dei genitori ricorrenti accanto ai figli sia fondamentale per l’equilibrio psico-fisico dei minori e che, nel caso di espulsione, sarebbe leso il diritto fondamentale dello stesso alla unità familiare (di cui anche
all’art 8 della CEDU);
✓ sia conseguentemente opportuno autorizzare i genitori a permanere in Italia ai sensi della norma anzidetta, con un permesso di soggiorno, di durata biennale;"

“Nel merito. Come osservato nella citata ordinanza del 5/9/2023 il ricorso (escluse le questioni procedimentali, qui irrilevanti) si fonda sul mancato calcolo del reddito dei genitori del ricorrente, quali “familiari conviventi”, ai fini della determinazione del reddito necessario (rectius: del reddito utile) ai fini del ricongiungimento familiare.
Va premesso, innanzitutto, che né con la domanda di ricongiungimento, né in sede di richiesta di riesame in autotutela risulta che il ricorrente abbia evidenziato il reddito dei genitori; l’istanza di riesame sottoscritta dal legale fa infatti esclusivo riferimento al fatto che il richiedente vive da solo nell’interno 34 ed evidenzia poi questioni di diritto relative al diritto alla vita privata e familiare, a principi costituzionali ed a pronunce giurisprudenziali. Tra gli allegati menzionati in calce all’istanza vi sono poi (tuttavia privi di collegamento con il contenuto dell’istanza stessa, come appena visto) le “dichiarazioni dei redditi e modello ISEE altri parenti in Italia”, ma non vi è prova che tra essi vi fossero anche quelli dei genitori, anche tenuto conto che il provvedimento di rigetto e qui impugnato si limita ad osservare, sul punto, che “il reddito del richiedente non può essere integrato con quello del cognato o della sorella, in quanto possono partecipare con il proprio reddito, per determinarlo o per integrarlo, soltanto i familiari conviventi che rientrano tra quelli per i quali può essere richiesto il ricongiungimento: coniuge, figli e genitori”
Ciò premesso, nella citata ordinanza si è osservato che, se si dovessero ritenere i genitori del ricorrente con lui conviventi, il reddito percepito dal nucleo salirebbe ad € 13.500 (rectius, come emerge dai C.U. 2023 successivamente prodotti, ad € 4.153 + 10479 + 6.302 = € 20.934), ma si è poi osservato al punto c) che, essendovi più familiari conviventi, salirebbe anche il reddito richiesto
per il ricongiungimento, poiché si dovrebbero considerare 3 familiari ricongiunti, per un totale di € 16.356 (oggi € 17.368).”

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