Suprema Corte di Cassazione 19 luglio 2021

17. Ai fini della valutazione comparativa volta ad accertare la sussistenza o meno della condizione di vulnerabilità gli elementi oggettivi del contesto di provenienza del ricorrente accertati in giudizio (quali la condizione di miseria diffusa nel paese, l'instabilità politica, i ripetuti attacchi terroristici), se da un lato possono essere inidonei al raggiungimento della soglia particolarmente elevata della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, necessaria per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non possono essere completamente obliterati al fine della diversa ed autonoma valutazione della condizione di vulnerabilità del ricorrente, costruendo dati obiettivi da tenere conto al fine del secondo termine di comparazione, ovvero della situazione che ritroverebbe in caso di ritorno in patria.

18. Ove poi sia denunciata in modo sufficientemente specifico e riscontrabile nei suoi postumi sulla persona, non può neppure essere totalmente ignorata, ai fine della valutazione comparativa, la denuncia delle sevizie subite nel paese di transito, della quale va valutata l'incidenza, ben potendo, la valutazione comparativa tra la condizione soggettiva ed oggettiva in cui lo straniero si troverebbe nel paese di provenienza ed il livello di integrazione raggiunto in Italia, porsi giuridicamente in termini attenuati, quando non recessivi, di fronte ad un evento in grado di incidere per il forte grado di traumaticità, sulla condizione di vulnerabilità della persona.

 

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Tribunale di Genova 16 gennaio 2021

Con il colpo di stato, la formazione della giunta militare e la designazione di un presidente non eletto dal popolo, vi è stata dunque una sospensione dello stato di diritto, pregiudicando, o mettendo comunque a serio rischio, diritti di libertà e democrazia inviolabili a norma degli artt. 2,3,10,13 Cost., derivandone per il ricorrente, in caso di rientro, la presenza di una minaccia grave e individuale di subire trattamenti inumani e degradanti per la violazione dei predetti.

Tribunale di Genova 19 gennaio 2021

Non vi è dubbio quindi che il richiedente, in caso di rientro nel proprio Paese, sarebbe soggetto ad atti di persecuzione per la manifestazione del proprio orientamento sessuale;

Corte Suprema di Cassazione 2 ottobre 2020 

(...)il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente (nn. 9230/20 e 13897/19).

Tribunale di Genova 19 agosto 2021

Dal punto di vista oggettivo, occorre evidenziare come l’Ucraina sia pur sempre un paese in guerra, motivo per cui tutta la nazione risente delle drammatiche conseguenze derivanti dal noto conflitto. Come già evidenziato da questo Tribunale (si v., ad es., decreto 19 settembre 2018, Pres. Mazza Galanti, Est. Colmartino, nel procedimento n. 13091/2017 R.G.) secondo il rapporto annuale di Amnesty International (si v. https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017/europa/ucraina/) in Ucraina vi sono migliaia di sfollati interni, il tenore di vita è peggiorato, si è verificato un aumento dei prezzi delle materie prime e dei servizi di base, e si sono anche verificate limitazioni alla libertà di espressione

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