Corte Suprema di Cassazione 16 Febbraio 2021

 

ciò posto, varrà nondimeno considerare come la corte territoriale non si sia fatta carico di verificare se, effettivamente, la circostanza che l'odierna ricorrente avesse in passato vissuto in Russia prima di pervenire in Italia, fosse effettivamente valsa a escludere il concreto rischio di essere ricondotta nel proprio paese d'origine, dovendo attribuirsi valore dirimente, in ogni caso, alla premessa (evidentemente non trascurabile) del possesso, da parte della ***********, della cittadinanza ucraina;

Corte Suprema di Cassazione 3 Febbraio 2021

6. Il terzo motivo, invece, è fondato.

6.1. Il ricorrente, infatti, lamenta l'omesso svolgimento del giudizio di comparazione: assume che la Corte, da una parte, aveva escluso la sua vulnerabilità, riconducendola esclusivamente alla sua assenza di problemi di natura economica (per il fatto di aver dichiarato di essere, in patria, benestante e di svolgere l'attività di fotografo), e, dall'altra, non aveva considerato la sua integrazione (fondata sulle circostanze che egli si trovava in Italia dal 2014 e si era ricongiunto alla sua famiglia di origine oltre ad essere convolato a nozze con la sua fidanzata) né la condizione di rischio in cui si sarebbe trovato rientrando in Ucraina come disertore, dove la sua incolumità era a rischio.

Tribunale di Genova 21 luglio 2020

"Ciò posto, occorre tenere conto:

- della situazione di conflitto e di violenza in Mali. La difficile e delicata situazione politica del Mali, pur non integrando, nella zona di provenienza del ricorrente, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale ai fini dei presupposti applicativi dell’art. 14, lettera c) cit., costituisce elemento determinante ai fini della valutazione del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

Tribunale di Genova 17 luglio 2020

"Nel caso in esame, l'attuale situazione politico-sociale del Gambia, come sopra ricostruita, consente di ritenere che il ricorrente, una volta rientrato nel suo Paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (v. Cass. 3347/2015 v. anche Cass. 4455/2018) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali.

Tribunale di Genova 21 luglio 2020

Va segnalato, poi, il generalizzato ed altissimo livello di corruzione delle forze di polizia bengalesi, oltre che inefficienti per carenza di mezzi e strutture; la polizia è vissuta dai comuni cittadini più come un nemico da evitare per il timore di taglieggiamenti, che come un organismo a cui richiedere protezione.
Tutto ciò è indicativo di una grave situazione di violazione dei diritti, soprattutto da parte delle autorità o di organismi a questi collegati (servizi di sicurezza).

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