Tribunale di Genova, ord. 7 novembre 2017 

"la documentazione prodotta dal ricorrente, attestante il suo positivo inserimento nel progetto di formazione professionale, la sua iscrizione a corsi di lingua italiana e l’attuale percorso di inserimento lavorativo, integrano una seria prova del suo buon inserimento sociale e lavorativo. Tanto più considerato il lungo periodo passato dal suo allontanamento dal Paese di origine (dal ontano aprile 2012), quando era ancora minorenne, con conseguente ritenuta sradicazione. Sussistono quindi nella specie, ad avviso di chi scrive, motivi di carattere umanitario"

 

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Ordinanza del Tribunale di Genova, 3 novembre 2017

" [...] il quadro di circostanza descritto dalla narrazione del ricorrente ed in particolare la sua (invece articolata) affermazione di appartenenza alla minoranza sciita (Hazara), notoriamente oggetto di persecuzioni, costituiscono un motivo di necessario approfondimento, specie al fine dell’eventuale concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitaria. Non essendo stato preso in alcuna considerazione, e peraltro immotivatamente, il tema suddetto, si reputa, conformemente alle premesse sopra poste, che il provvedimento vada annullato sul punto con trasmissione degli atti al Questore per l’eventuale concessione del permesso di soggiorno per la ragione umanitaria detta."

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Tribunale di Genova, ordinanza 3 novembre 2017

"[...] sono senza dubbio ravvisabili nella violenza subita, nella ricorrenza della stessa nel territorio di origine, deducibile da fondi informative pubbliche, nonché dalla indubbia condizione di speciale debolezza economica in cui si trova il soggetto dopo lunga permanenza intermedia il Libia, motivi per una eventuale concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie. [...] Il Tribunale, visti gli articoli di legge indicati in epigrafe: in parziale riforma della decisione della Commissione prefettizia impugnata nella misura in cui omette la trasmissione degli atti al Questore ex art. 32 del d.lgt 25/08, DICHIARA la sussistenza, allo stato degli atti, delle condizioni per la concessione del permesso di soggiorno di natura umanitaria di cui al’art. 5 comma 6 del dlg 286/98 per la durata di almeno mesi 18 da oggi"

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Tribunale di Genova, ordinanza 3 novembre 2017

"In ogni caso, non potendosi escludere un effettivo contrasto, anche accidentale, tra il ricorrente e la sua tribù di provenienza, dovendosi altresì considerare il precario stato di salute documentato con produzioni, l’attuale condizione di tensione sussitenze in ampi ambiti territoriali in Mali (e persino nella capitale Bamako) e considerato altresì l’effetto desocializzante del lungo periodo trascorso il Libia, pare ragionevole ritenere che, allo stato, l’espulsione dell’interessato potrebbe avere conseguenze gravi e tali da compromettere suoi diritti fondamentali."

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Corte di Cassazione, ord. 3 novembre 2017, n. 26202 

 "Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi (tra l'altro) della richiamata lett. c) dell'art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007 è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui all'art. 8, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, se la situazione di esposizione a pericolo per l'incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto .. e tale accertamento deve essere aggiornato al momento della decisione. La Corte d'Appello ha dunque errato nell'omettere una verifica d'ufficio della situazione in cui versa la regione pakistana di provenienza del richiedente protezione sulla base delle informazioni di cui sopra, sia nel giustificare, implicitamente, tale omissione con le dichiarazioni rese dallo stesso richiedente, essendo i fatti da lui riferiti risalenti al 2013" 

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