Tribunale di Genova, ord. 8 gennaio 2018

"Ritiene il Tribunale che il racconto del ricorrente sia plausibile, anche se non riscontrabile e che la vicenda personale dal lui narrata debba essere collocata all’interno del contesto politico/sociale del Bangladesh, descritto anzitutto dal rapporto di Amnesty International 2015/2016 (a tal fine si evidenzia che il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il paese in un periodo collocabile, sulla base della sua intervista resa davanti alla Commissione, nel 2015): la situazione politica appare molto critica, caratterizzata da gravi problemi di ordine pubblico, forti limitazioni delle libertà fondamentali e violenze perpetrate nei confronti delle persone più deboli ed indifese: “Tra gennaio e marzo, una campagna dell’opposizione al governo guidata dal Partito nazionalista del Bangladesh (Bangladesh Nationalist Party – Bnp) è sfociata nella violenza, quando centinaia di autobus e altri veicoli sono stati attaccati, presumibilmente da manifestanti che hanno lanciato bombe molotov.

TRIBUNALE DI GENOVA, 08/01/2017

"Si deve infatti considerare, da un lato la predetta attuale difficilissima situazione socio-politica del Bangladesh come sopra sinteticamente descritta, la situazione di estrema povertà della famiglia del ricorrente, il fatto che quest'ultimo ha lasciato il proprio paese ormai più di due anni fa ed ha dimostrato di aver iniziato in Italia un percorso di integrazione svolgendo svariate attività lavorative come dimostra la documentazione prodotta."

 

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TRIBUNALE DI GENOVA, 08/01/2018

Ad avviso dello scrivente Giudice la ratio dei motivi umanitari è dunque da ricercarsi nella suddetta direttiva che fa espresso riferimento a motivi caritatevoli o di altra natura, non meglio definiti e quindi non espressamente codificati. 

Foto di Andrea Rocchelli

 

Tribunale di Genova, 10/11/2017

"...tenuto conto del clima di insicurezza che comunque pervade la odierna Ucraina, appare possibile ravvisare in capo alla giovane  una particolare condizione di “vulnerabilità sociale”, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. Inoltre va considerato che siamo di fronte ad una ragazza ormai integrata nella realtà sociale italiana che si è ricongiunta con il proprio fidanzato, la quale parla la nostra lingua, ha già avuto esperienze lavorative ed é in attesa di sapere se potrà iniziare a frequentare il corso da aiuto-cuoco da lei desiderato. Si ritiene, dunque, sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere modificato in parte qua, nel senso che deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

 

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