Tribunale di Genova, ord. 11 ottobre 2017

"Si ritiene che meriti invece accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerata da un lato l’attuale difficile situazione politica del Bangladesh, che, pur non integrando, nella zona di provenienza del ricorrente, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale e non sussistendo quindi i presupposti applicativi dell’art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti, resta tuttavia assai delicata e, dall’altro, il fatto che l’interessato non abbia alcuna anche minima prospettiva risocializzante nel suo paese di origine, trovandosi indubbiamente in una oggettiva situazione di grave “vulnerabilità”.

 

Tribunale di Genova, ord. 29 settembre 2017

"[...] proprio il dato dalla scarsità di legami nel paese natale (dato che emerge assai più spontaneamente dalla narrativa), unitamente allo stato depressivo accertato da strutture sanitarie italiane e alle cattive condizioni di salute, lascia intuire una condizione di elevato rischio per la persona in caso di rimpatrio, condizione non meglio indagata dalla commissione e che ben potrebbe indurre il Questore alla concessione di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie."

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Tribunale di Genova, ord. 14 settembre 2017

"Anche a prescindere dalla credibilità o meno del racconto è indubbio che il ricorrente appare ormai totalmente eradicato dal paese di origine con cui non conserva alcun contatto. Di fatto non saprebbe
neppure dove andare a vivere e stante, la insicurezza generale del paese (soprattutto per le persone di religione cristiana come il ricorrente) e il fatto che il ricorrente ha reciso ogni legame, si troverebbe in una situazione di particolare vulnerabilità in caso di rientro. Tale eradicazione appare ancora più evidente se si considera che il ricorrente ha trascorso ben undici mesi in Libia e quindi in un contesto del tutto avulso dal suo paese di origine. Qui lavorava sostanzialmente gratis (gli davano solo da dormire) e poi ha subito un arbitrario periodo di carcerazione, legato con le catene e le braccia in alto che gli hanno prodotto delle lesioni permanenti al polso come emerge dalla cicatrice mostrata in udienza (e dal certificato medico relativo ad altre ferite prodotto dalla difesa, ferite che il ricorrente riferisce anche al periodo di vita in Nigeria): una situazione che evidenzia ancora di più lo stato di particolare vulnerabilità.

Tribunale di Genova, ord. 15 settembre 2017

"Ritiene questo Tribunale che la particolare vulnerabilità, che è uno degli elementi su cui si può fondare la concessione della protezione umanitaria, si può evincere proprio dalla situazione complessiva in cui si trova la ricorrente.
La stessa ha vissuto ininterrottamente in Italia dal 2001 al 2014 con regolare permesso di soggiorno e svolgendo regolari lavori con cui si è mantenuta: anche i suoi principali affetti (la figlia e il nipote che vive in Italia e frequenta una scuola italiana) sono in Italia. Di fatto la ricorrente avrebbe avuto diritto a richiedere, nel 2014, il permesso di lungo soggiorno, circostanza che evidenzia come il centro della sua vita si sia spostato in Italia.
Non si può parlare indubbiamente di totale eradicazione dal paese di origine della ricorrente ma è altrettanto evidente che il suo ritorno forzato in Ucraina la porrebbe in una situazione di particolare vulnerabilità sia perché di fatto le sue capacità lavorative si sono negli ultimi 15 anni esplicate in Italia (e in Ucraina non ha analoghe possibilità), sia perché indubbiamente il contesto del paese, essendo di lingua russa, le renderebbe particolarmente difficile la permanenza anche se non si può parlare proprio di persecuzione per motivi di etnia, sia perché la allontanerebbe dai suoi affetti principali ponendola in una situazione di isolamento e lontananza rispetto ai suoi cari.

 Tribunale di Genova, ord. 13 settembre 2017 "Si deve invece accogliere la richiesta di protezione umanitaria, formulata in via subordinata, considerati da un lato la predetta attuale difficilissima situazione socio-politica della Nigeria nonchè le allegate, non buone condizioni di salute del ricorrente, il quale come da documentazione prodotta in udienza risulta affetto da epatite cronica HBV correlata (cfr. doc. n. 12) nonché sta seguendo una terapia tubercolotica - Nicozid e Benadon - a seguito dell’esito positivo del test di Mantoux"

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