Tribunale di Genova, ord. 23 gennaio 2018

 

"Si ritiene che meriti invece accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando le circostanze drammatiche in base alle quali l’interessato ha dovuto lasciare il suo paese, ancora minorenne, aveva solo sedici anni, la drammatica e comunque ancora poco rassicurante situazione generale e sociale del suo pese e le drammatiche esperienze vissute dallo stesso, si ripete in giovanissima età, nel percorso che l’ha condotto in Italia, in particolare durante la permanenza in Libia, dove ha subito gravi violenze.

Tribunale di Genova, ord. del 6 dicembre 2017

 

"La situazione del ricorrente, così come ricostruita, permette, tuttavia, il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.
Va premesso che l’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, quali. particolari motivi di salute, ragioni di età, traumi subiti tali da lasciare traccia nella personalità del richiedente (sul punto di veda oltre § 4.1) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a conflitti interni, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani nel Paese di origine.

Tribunale di Genova, ord. 10 gennaio 2018

 

"Ed invero il ricorrente ha documentato la propria assunzione da parte della ditta individuale XXXXX sedente in Genova quale cuoco e regolarmente retribuita come da buste paga in atti, sulla autenticità e regolarità delle quali il PM, parte in causa, non ha avuto nulla da eccepire.

Tribunale di Genova, ord. 10 gennaio 2018

"La situazione è quindi tale da far ritenere sussistente un più moderato livello di rischio per i civili abitanti della regione e, in attesa di ulteriori sviluppi, si ritiene che allo stato sussistano motivi umanitari che impediscono il ritorno del richiedente nel Paese di origine.

Tribunale di Genova, ord. 16 gennaio 2018

 

"Alla luce di tutto quanto sopra appare verosimile che il ricorrente si sia trovato nella necessità di lasciare il Bangladesh non solo per sfuggire alle minacce ricevute, essendo peraltro all’epoca della fuga minorenne, ma per reperire altrove un’attività lavorativa idonea a consentirgli di mantenere se stesso ed il proprio nucleo familiare.
La specifica situazione del ricorrente risulta quindi meritevole di protezione, che si ritiene di individuare nella specie in quella umanitaria.

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