- Alessandra Ballerini
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"L'attuale situazione politico sociale del Ghana consente di ritenere che il ricorrente, se dovesse rientrare nel suo paese, si ritroverebbe in una situazione di vulnerabilità, attesa altresì le violenze già subite in Libia"
Tribunale di Genova, ord. 24 gennaio 2018
"Va premesso che l’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, a traumi subiti in patria o durante il viaggio, di cui egli risenta le conseguenze.