Tribunale di Genova, ord. 24 gennaio 2018

"Va premesso che l’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, a traumi subiti in patria o durante il viaggio, di cui egli risenta le conseguenze.

 

 

Tribunale di Genova, ord. 31 gennaio 2018

"Va premesso che l’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i seri motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro della richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute, ragioni di età, ovvero, come si vedrà, importanti traumi subiti) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili o conflitti in generale, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani.

Tribunale di Genova, ord. 24 gennaio 2018

"Deve peraltro essere evidenziato il fatto che xxxx è minorenne e che quindi, ai sensi dell’art. 19 c. 2 D. L.vo 286/98, non può essere espulso, salvi i casi previsti dall’art. 13 l. cit, che in concreto non sussistono. Va anche considerato che xxxxxx è orfano di padre ed affetto da un evidente ritardo cognitivo.

Tribunale di Genova, ord. 24 gennaio 2018

"Sussistono invece, in capo al richiedente aspetti di particolare vulnerabilità che giustificano la protezione umanitaria. Il signor Islam ha infatti intrapreso in Italia un fattivo percorso di integrazione lavorativa, lavorando presso la xxxxx come aiuto tubista, prima alle dipendenze della Cooperativa xxxx srl (dal 10.5.16) e ora per Cooperativa la xxxx srl dal 15.1.2018 al 16.4.2018 (cfr la documentazione prodotta in udienza).

Tribunale di Genova, ord. 25 gennaio 2018

"Sia dalla lettura del verbale di audizione, sia soprattutto dall’esame diretto del richiedente, emerge la percezione di una persona assai confusa che è stata sottoposta ad eventi traumatici e che appare ancora traumatizzata.

Anche noi usiamo i Cookie

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.