Tribunale di Genova, ordinanza 3 novembre 2017

"In ogni caso, non potendosi escludere un effettivo contrasto, anche accidentale, tra il ricorrente e la sua tribù di provenienza, dovendosi altresì considerare il precario stato di salute documentato con produzioni, l’attuale condizione di tensione sussitenze in ampi ambiti territoriali in Mali (e persino nella capitale Bamako) e considerato altresì l’effetto desocializzante del lungo periodo trascorso il Libia, pare ragionevole ritenere che, allo stato, l’espulsione dell’interessato potrebbe avere conseguenze gravi e tali da compromettere suoi diritti fondamentali."

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Corte di Cassazione, ord. 3 novembre 2017, n. 26202 

 "Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi (tra l'altro) della richiamata lett. c) dell'art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007 è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui all'art. 8, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, se la situazione di esposizione a pericolo per l'incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto .. e tale accertamento deve essere aggiornato al momento della decisione. La Corte d'Appello ha dunque errato nell'omettere una verifica d'ufficio della situazione in cui versa la regione pakistana di provenienza del richiedente protezione sulla base delle informazioni di cui sopra, sia nel giustificare, implicitamente, tale omissione con le dichiarazioni rese dallo stesso richiedente, essendo i fatti da lui riferiti risalenti al 2013" 

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Tribunale di Genova, ordinanza del 30/10/2017

"Ritiene anzitutto il Tribunale che il racconto del ricorrente sia nel suo complesso plausibile, anche se non riscontrabile: al ricorrente deve quindi, quanto meno, essere riconosciuto il beneficio del dubbio in ordine alla vicenda personale narrata.
Tale vicenda personale deve invero essere collocata all’interno del contesto politico/sociale del Bangladesh e risulta coerente con le evidenze documentali in merito alla persecuzione religiosa in danno degli Indù in Bangladesh.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente come all. 4 e da quella esaminata d’ufficio da questo giudice si evince infatti che, poiché nel 2014 in India, a seguito della vittoria ottenuta dal BJP, partito di riferimento della comunità induista, si verificarono numerosi attacchi in danno della popolazione musulmana, in Bangladesh, paese a maggioranza musulmana e confinante con l’India, si scatenò una violenta rappresaglia in danno della minoranza indù, presa di mira soprattutto dalle frange fondamentaliste islamiche, con templi indù  quotidianamente profanati, negozi e case saccheggiate. Vi sono state anche molte segnalazioni di persone di fede induista sfrattate arbitrariamente dalle loro proprietà e di ragazze indù vittime di violenza sessuale. Molti indù si son trovati costretti a lasciare il paese ed a recarsi per lo più in India.

Tribunale di Genova, ord. 17 ottobre 2017

"La situazione è comunque grave, come evidenziato dalle fonti sopra riportate, anche nel centro e sud del paese non è stabilizzata, ed anzi si è deteriorata nell’ultimo anno. In attesa di ulteriori sviluppi, si ritiene che allo stato sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno del richiedente nel Paese di origine; è pertanto sussistente il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
La vicenda narrata dal ricorrente – al quale, in assenza della possibilità di ricercare elementi a riscontro, deve essere quanto meno riconosciuto il beneficio del dubbio - deve pertanto essere inserita in tale contesto sottolineandosi altresì come non possa essere condivisa l’argomentazione della Commissione circa il non voler indicare i nomi degli assassini del suo amico: il ricorrente ha dichiarato dia ver temuto per la propria incolumità onde le ragioni circa il non volerli identificare -sempre che il ricorrente ne sia a conoscenza - appaiono chiare". 

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Tribunale di Genova, ord. 16 ottobre 2017

"La situazione del Mali sopra descritta, con particolare riferimento alla zona di provenienza del richiedente (Bamako), pur caratterizzata da instabilità, episodi di violenza localizzata, e, in alcuni casi, scontri tra fazioni opposte, non è tale da far ritenere sussistente una situazione di conflitto generalizzato nel senso anzidetto. La situazione è comunque grave, e, in attesa di ulteriori sviluppi, si ritiene che allo stato sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno del richiedente nel Paese di origine; è pertanto sussistente il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. La vicenda narrata dal ricorrente – al quale, in assenza della possibilità di ricercare elementi a riscontro, deve essere quanto meno riconosciuto il beneficio del dubbio - deve pertanto essere inserita in tale contesto sottolineandosi altresì che appaiono deboli le argomentazioni della commissione con riferimento ad una presunta età fissa entro la quale la pratica della infibulazione deve essere compiuta. Nel corso dell’udienza inoltre il ricorrente ha prodotto documentazione medica e fotografica attestante la presenza di cicatrici astrattamente compatibili con l’episodio delle lesioni che gli avrebbe cagionato lo zio, nonchè documentazione afferente un discreto percorso di integrazione effettuato (partecipazione al progetto dell’Orto Collettivo, frequenza a corsi di italiano)."

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