Tribunale di Genova, ord. 8 giugno 2017

"Si ritiene quindi che meriti accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando come attualmente il ricorrente non possa sperare in validi riferimenti familiari e sociali nel suo paese di origine. Appare infatti verosimile, anche alla luce delle gravi sofferenze subite dal ricorrente per arrivare in Italia, lo stesso ha attraversato vari paese ed in Libia è stato coinvolti nei gravi fatti di guerra civile, del tempo trascorso dall’allontanamento dal suo paese, del fatto che ha lasciato il suo paese quando aveva solo sedici anni e che è giunto in Italia ancora minorenne, che il ricorrente, in oggi appena maggiorenne, se tornasse nel suo paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana, quindi nella condizione richiamata dai principi espressi dalla corte di cassazione nella sentenza n. 3347 del 2015. D’altra parte il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un significativo percorso di integrazione sociale."

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Tribunale di Genova, ord. 3 luglio 2017

"Il richiedente, a causa dei traumi subiti è apparso persona alquanto fragile e provata. Altri motivi di vulnerabilità sono le malattie di cui soffre (problemi di tipo ortopedico ai piedi, tubercolosi per cui è in cura presso nosocomio specializzato, e disturbo post traumatico da stress per cui svolge psicoterapia e assume farmaci), nonché la situazione di solitudine in cui si è trovato dopo il decesso dei genitori.
Appare dunque necessario garantire al richiedente un periodo di permanenza in Italia durante il quale lo stesso possa curarsi e continuare nel percorso di integrazione, che comunque sino ad ora lo ha portato a essere apprezzato presso la Comunità in cui vive."

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Tribunale di Genova, ord. 28 giugno 2017

La situazione peculiare del ricorrente, vittima di usura, che il Giudicante ritiene verosimile anche se non riscontrata da elementi oggettivi, e la attuale situazione politico sociale del Bangladesh  consentono di ritenere che il ricorrente, una volta rientrato nel suo paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (si veda Cassazione sentenza n.3347/2015) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali.

Tribunale di Genova, ord. 10 aprile 2017

Il paese di provenienza del ricorrente è connotato da gravi ed oggettive difficoltà economiche, di diffusa povertà e di limitato accesso per la maggior parte della popolazione ai più elementari diritti inviolabili della persona, tra cui il diritto alla salute ed alla alimentazione. 

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