- Alessandra Ballerini
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"L'attuale situazione politico-sociale del Casamance e le sofferenze patite in Libia giustificano la concessione di protezione umanitaria"
Tribunale di Genova, ord. 21 febbraio 2018
"Protezione umanitaria
Va premesso che l’art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98 non definisce i “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, che impediscono il rientro del richiedente nel suo paese di origine, e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, i quali possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, o a traumi subiti in patria o durante il viaggio, di cui egli risenta le conseguenze.