Tribunale di Genova, ord. 3 febbraio 2018

Il ricorrente cittadino ucraino originario di una città posta nel centro-est del paese terrorizzato all'idea di essere arruolato in una guerra in cui non ha mai creduto al fine di non essere trovato si licenziava dal lavoro e decideva di lasciare il suo paese natale e di venire in Italia dove già da tempo viveva un'altra sua sorella. Per quanto riguarda le motivazioni espresse dal ricorrente circa il suo rifiuto a prestare il Servizio militare egli ha dichiarato di non condividere i motivi per cui l'Ucraina ha deciso di entrare in guerra con altri concittadini e soprattutto che non se la sente di combattere con quelli che considera suoi connazionali...

Tribunale di Genova, ord. 20 febbraio 2018

"Sussistono, invece, ragioni di carattere umanitario, tali da consentire il riconoscimento di tale forma di protezione.
Il ricorrente, infatti, fuggito dal proprio paese ancora minorenne ed affetto da anemia congenita e misconoduli polmonari, ha intrapreso positivamente un percorso di integrazione in Italia, frequentando un corso per superare l’esame di 3° media.

 

Tribunale di Genova, ord. 24 gennaio 2018

"Va premesso che l’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, a traumi subiti in patria o durante il viaggio, di cui egli risenta le conseguenze.

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