Tribunale di Genova, ord. 12 febbraio 2018
"Ritiene invece il Tribunale che la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, meriti accoglimento anche in ragione della situazione generale di insicurezza del Paese d’origine del soggetto. Infatti, il sito ministeriale degli affari esteri (viaggiare sicuri aggiornato al 12.4.16) evidenzia come dopo la grave crisi del 2010-2011 si registrino progressi in materia di sicurezza soprattutto nelle principali città del Paese, ma che “occorrerà tuttavia del tempo per ristabilire un sistema di sicurezza pienamente operativo sull’intero territorio…… un attacco armato ha avuto luogo domenica 13 marzo a Grand Bassam, in prossimità degli stabilimenti Etoile du Sud e Taverne Bassamoise, causando numerose vittime e feriti…. Permangono, soprattutto nelle regioni dell’Ovest, al confine con la Liberia, criticità a livello di sicurezza. Tranne la città di San Pedro e zone limitrofe, la sicurezza resta precaria anche a causa della presenza di forze irregolari e bande armate (agguati per strada). Sono sconsigliati i viaggi nelle province delle Dix-Huit Montagnes, Haut Sassandra, Moyen-Cavally e Bas Sassandra se non dettati da effettiva necessità (motivi professionali o in ambito di Organizzazioni ben stabilite nel Paese). Parimenti si sconsigliano viaggi nel Nord del Paese, al confine con il Mali. Anche il recente rapporto di Amnesty International per il 2015-2016 riferisce di recenti attacchi compiuti all’inizio dell’anno da gruppi armati e gli scontri intercomunitari scoppiati nell’ovest del paese. Appare dunque verosimile che il ricorrente, se tornasse nel suo Paese, vista la situazione generale della Costa d’Avorio, ancora in via di stabilizzazione, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/15), idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana. Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, come chiarito dalla Suprema Corte “Le misure di carattere umanitario hanno carattere atipico e residuale da accertarsi caso per caso. In particolare tale natura si riscontra nelle situazioni cd. vulnerabili che possono avere l’eziologia più varia” (Cass. n. 26566/2013). Merita quindi accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando anche come attualmente il ricorrente non possa sperare in validi riferimenti familiari e sociali nel suo paese di origine, in particolare dovendosi valutare che lo stesso è stato costretto a lasciare il suo paese a soli quindici anni ed è giunto ancora minorenne in Italia. Appare infatti verosimile, anche alla luce delle gravi sofferenze subite dal ricorrente per arrivare in Italia, lo stesso ha attraversato vari paese ed in Libia è stato coinvolti nei gravi fatti di guerra civile, del tempo trascorso dall’allontanamento dal suo paese, che il ricorrente, se tornasse nel suo paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana, quindi nella condizione richiamata dai principi espressi dalla corte di cassazione nella sentenza n. 3347 del 2015.
D’altra parte il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un significativo percorso di integrazione sociale, come attestato dalla esaustiva documentazione depositata anche all’odierna udienza. Egli infatti ha collaborato attivamente alle occasioni di reinserimento a lui offerte dagli enti locali e dalle associazioni del volontariato, anche perché arrivato in Italia ancora da minorenne, con conseguente nomina del comune di Genova quale tutore, impegnandosi fin da subito in corsi scolastici e di formazione professionale.
Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova, deve essere annullato in tale parte e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
La natura del procedimento e la circostanza che la domanda viene accolta anche sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta in giudizio, rendono equa la compensazione delle spese processuali."
Scarica l'ordinanza