Tribunale di Genova, ord. del  23 gennaio 2018

 

"Si ritiene che meriti invece accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerata da un lato l’attuale difficile situazione politica del Mali (che, pur non integrando, nella zona di provenienza del ricorrente, come per sua stessa sincera e leale dichiarazione all’odierna udienza, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale e non sussistendo quindi i presupposti applicativi dell’art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti, resta tuttavia delicata, come si evince dalle notizie riportate nel sito del Ministero degli Affari Esteri Viaggiare Sicuri) e, dall’altro, il fatto che l’interessato non abbia alcun valido punto di riferimento familiare e sociale nel suo paese di origine, in particolare considerando che lo stesso è stato costretto a lasciare il Mali, ancora minorenne, a soli sedici anni ed è giunto ancora minorenne in Italia dopo aver attraversato diversi stati africani ed avendo dovuto subire anche la grave situazione della Libia. Il ricorrente, se tornasse nel suo paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana, quindi nella condizione richiamata dai principi espressi dalla corte di cassazione nella sentenza n. 3347 del 2015. D’altra parte il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un significativo percorso di integrazione sociale, come attestato dalla esaustiva documentazione depositata anche all’odierna udienza. Egli infatti ha collaborato attivamente alle occasioni di reinserimento a lui offerte dagli enti locali e dalle associazioni del volontariato, anche perché arrivato in Italia ancora da minorenne, con conseguente nomina del comune di Genova quale tutore, impegnandosi fin da subito in corsi scolastici e di formazione professionale ed in attività di volontariato e potendosi giovare di un prezioso percorso di sostegno psicologico."

 

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Tribunale di Genova, ord. 23 gennaio 2018

 

"Si ritiene che meriti invece accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando le circostanze drammatiche in base alle quali l’interessato ha dovuto lasciare il suo paese, ancora minorenne, aveva solo sedici anni, la drammatica e comunque ancora poco rassicurante situazione generale e sociale del suo pese e le drammatiche esperienze vissute dallo stesso, si ripete in giovanissima età, nel percorso che l’ha condotto in Italia, in particolare durante la permanenza in Libia, dove ha subito gravi violenze.

Tribunale di Genova, ord. del 6 dicembre 2017

 

"La situazione del ricorrente, così come ricostruita, permette, tuttavia, il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.
Va premesso che l’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, quali. particolari motivi di salute, ragioni di età, traumi subiti tali da lasciare traccia nella personalità del richiedente (sul punto di veda oltre § 4.1) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a conflitti interni, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani nel Paese di origine.

Tribunale di Genova, ord. 10 gennaio 2018

 

"Ed invero il ricorrente ha documentato la propria assunzione da parte della ditta individuale XXXXX sedente in Genova quale cuoco e regolarmente retribuita come da buste paga in atti, sulla autenticità e regolarità delle quali il PM, parte in causa, non ha avuto nulla da eccepire.

Tribunale di Genova, ord. 10 gennaio 2018

"La situazione è quindi tale da far ritenere sussistente un più moderato livello di rischio per i civili abitanti della regione e, in attesa di ulteriori sviluppi, si ritiene che allo stato sussistano motivi umanitari che impediscono il ritorno del richiedente nel Paese di origine.