Tribunale di Genova, ord. 21 febbraio 2018

"Protezione umanitaria
Va premesso che l’art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98 non definisce i “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, che impediscono il rientro del richiedente nel suo paese di origine, e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, i quali possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, o a traumi subiti in patria o durante il viaggio, di cui egli risenta le conseguenze.

Tribunale di Genova, ord. 12 marzo 2018

"Quanto alla protezione umanitaria, l’art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, deve trasmettere gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Tribunale di Genova, ord. 7 marzo 2018

"Ciò posto, occorre tenere conto:
- sotto il profilo soggettivo, delle drammatiche vicende vissute in Libia, segregato, costretto a lavorare, torturato.

Tribunale di Genova, ord. 13 marzo 2018

"Si ritiene quindi che, diversamente da quanto valutato, dalla Commissione, il racconto del richiedente sia del tutto verosimile e credibile.
Stabilità la credibilità del ricorrente, ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato.