Tribunale di Genova, ord. 16 gennaio 2018

 

"Alla luce di tutto quanto sopra appare verosimile che il ricorrente si sia trovato nella necessità di lasciare il Bangladesh non solo per sfuggire alle minacce ricevute, essendo peraltro all’epoca della fuga minorenne, ma per reperire altrove un’attività lavorativa idonea a consentirgli di mantenere se stesso ed il proprio nucleo familiare.
La specifica situazione del ricorrente risulta quindi meritevole di protezione, che si ritiene di individuare nella specie in quella umanitaria.

Tribunale di Genova, ord. 16 gennaio 2018

"Appaiono invece sussistere, ad avviso di chi scrive, i presupposti per il riconoscimento a suo favore della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del D.D lgs 2007 n. 251: la normativa comunitaria ed interna, come presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. C) del d.lgs. 2007 n.251, richiede infatti la presenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato o interno o internazionale e, come recentemente ricordato la Corte di Giustizia ha ricordato che “mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all’adozione della direttiva la definizione di danno grave ... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell’ambito di un conflitto armato, sia nell’ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell’uomo, il legislatore dell’Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” (punto 29 della sentenza 30.1.2014).

 

Tribunale di Genova, ord. 15 gennaio 2018

"Appare infatti verosimile, anche alla luce delle gravi sofferenze subite dal ricorrente per arrivare in Italia, lo stesso ha attraversato vari paese ed in Libia ha subito gravi maltrattamenti ed è stato coinvolto nei gravi fatti di guerra civile, del tempo trascorso dall’allontanamento dal suo paese e del fatto che lo stesso ha lasciato il suo paese appena ventenne, che il ricorrente, se tornasse nel suo paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana, quindi nella condizione richiamata dai principi espressi dalla corte di cassazione nella sentenza n. 3347 del 2015.

Tribunale di Genova, ord. 15 gennaio 2018

 

"Si ritiene che meriti invece accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerata innanzitutto la situazione della zona della Nigeria dalla quale proviene, che pur non integrando, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale e non sussistendo quindi i presupposti applicativi dell’art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti, resta tuttavia assai delicata. 

TRIBUNALE DI GENOVA, 09/01/2018

"Si deve invece accogliere la richiesta di protezione umanitaria considerato il fatto che il
ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un serio percorso di integrazione
sociale e lavorativa, e tenuto altresì conto del significativo lasso di tempo intercorso dalla
fuga dalla Nigeria, avvenuta nel corso del 2014."