Consiglio di Stato, sez. III, 29 dicembre 2017, n. 6191

La questione controversa riguarda il mancato rilascio del permesso di soggiorno per minore età in favore del ricorrente in primo grado, cittadino del Bangladesh, entrato in Italia il 25 luglio 2015, provenendo dalla Libia, privo di documenti.

 

Tribunale di Genova, ord. 19 gennaio 2018

 

"Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene che nel caso di specie la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente -peraltro, come visto, inerente a due reati commessi rispettivamente quindici e dieci anni fa - debba cedere a fronte della necessità di preservare il legame familiare nell'ambito del complesso progetto elaborato dai SS affidatari nell'interesse delle due figlie minori, specificatamente indicato dal Tribunale nella citata sentenza."

 

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Tribunale di Genova, ord. 09 gennaio 2018

 

 “la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una  attenta ponderazione della pericolosità concreta ed attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati” evidenziando ancora che “nell’ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia ed il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata ed automatica a presunzione di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari”: giudizio tanto più delicato nella specie ove si consideri che le figli del ricorrente sono ancora molto piccole (5 anni e 2 anni),

TAR Liguria, sentenza breve del 18 settembre 2017 n. 724

"Rilevato che con il ricorso in epigrafe il signor ------, cittadino marocchino, ha impugnato il provvedimento 28.3.2017, con il quale il questore di Genova gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a motivo del fatto che non avrebbe documentato la disponibilità di un reddito minimo o di fonti lecite di sostentamento durante il periodo di validità del permesso di soggiorno per lavoro subordinato da rinnovare, in scadenza il 12.2.2017; Rilevato che, diversamente da quanto erroneamente rilevato nel provvedimento impugnato, sussistono legami familiari suscettibili di valutazione comparata ex art. 5 comma 5 d.lgs. n. 286/1998, giacché il ricorrente convive con la moglie ------, regolarmente soggiornante, e con il figlio nato in Italia il 28.4.2016"

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