Corte d'Appello di Genova, sentenza 10 aprile 2018

"Circa la rilevanza o meno della convivenza, la Cassazione negli ultimi anni ha ripetutamente affermato che ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno si deve far riferimento al D.Lvo 6 febbraio 2007 n.30 e che non è necessario ai fini del rinnovo che sussista una convivenza attuale"

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Le c.d procedure concordate con i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Interno per l’anno accademico 2016/2017 non possono assurgere a fonte di diritto, trattandosi solo di atti interministeriali, contenenti indicazioni operative, che non possono introdurre ipotesi di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, non previste dalla fonte normativa.

Consiglio di Stato, sez. III, 29 dicembre 2017, n. 6191

La questione controversa riguarda il mancato rilascio del permesso di soggiorno per minore età in favore del ricorrente in primo grado, cittadino del Bangladesh, entrato in Italia il 25 luglio 2015, provenendo dalla Libia, privo di documenti.

 

Tribunale di Genova, ord. 19 gennaio 2018

 

"Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene che nel caso di specie la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente -peraltro, come visto, inerente a due reati commessi rispettivamente quindici e dieci anni fa - debba cedere a fronte della necessità di preservare il legame familiare nell'ambito del complesso progetto elaborato dai SS affidatari nell'interesse delle due figlie minori, specificatamente indicato dal Tribunale nella citata sentenza."

 

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Tribunale di Genova, ord. 09 gennaio 2018

 

 “la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una  attenta ponderazione della pericolosità concreta ed attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati” evidenziando ancora che “nell’ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia ed il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata ed automatica a presunzione di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari”: giudizio tanto più delicato nella specie ove si consideri che le figli del ricorrente sono ancora molto piccole (5 anni e 2 anni),