Tribunale di Genova, ord. 15 novembre 2017 

Si ritiene che meriti invece accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando le circostanze drammatiche in base alle quali l’interessato ha dovuto lasciare il suo paese in giovanissima età, la drammatica e comunque ancora poco rassicurante situazione generale e sociale del suo pese e le drammatiche esperienze vissute dallo stesso, si ripete in giovanissima età, nel percorso che l’ha condotto in Italia, in particolare durante la permanenza in Libia.

 

Tribunale di Genova, ord. 10 novembre 2017

"[...] non v'è dubbio che sia in corso, nell’Ucraina orientale, un conflitto armato, e che vi siano state violazioni della normativa applicabile in tempo di guerra [...] sottolineata la assoluta credibilità della richiedente (le cui oneste dichiarazioni sono state in precedenza riassunte), tenuto conto del clima di guerra che si respira nel paese e, soprattutto, del fatto che in caso di rientro in patria essa si ritroverebbe priva di qualcun appoggio parentale, appare possibile ravvisare in capo alla giovane ---- una particolare condizione di “vulnerabilità sociale”, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. Si consideri, tra l’altro, che essa, sulla base di quanto affermato, avrebbe perso il diritto di rientrare a scuola per concludere gli studi superiori. Inoltre, va considerato che siamo di fronte ad una ragazza ormai integrata nella realtà sociale italiana che si è ricongiunta con la propria madre e con il proprio fratello (quest'ultimo regolare sul territorio nazionale), la quale ha studiato italiano, parla la nostra lingua, ed ha appena sostenuto l'esame per l'ammissione ad un corso di “aiuto-cuoca”.

Tribunale di Genova, ord. 9 novembre 2017 

"Ritiene ... il Tribunale che meriti accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, che appare giustificata sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo.
Quanto al primo aspetto, la situazione di insicurezza che interessa la zona del Niger Delta nel sud della Nigeria (della quale fa parte l’Edo State) rende più che mai verosimile che se il ricorrente tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica vulnerabilità, idonea a compromettere la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali.
Quanto al secondo aspetto, il signor XXXXX  ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un fattivo percorso di integrazione sociale, svolgendo attività lavorativa e di volontariato e studiando la lingua italiana, come ha dimostrato rispondendo in udienza ad alcune domande in lingua italiana. Egli inoltre pochi giorni prima dell’udienza è stato sottoposto ad un delicato intervento di chirurgia eseguito d’urgenza (di esplorativa scrotale, con orchifunicolectomia e posizionamento di protesi testicolare come da certificazione medica in atti)
Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria"

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Tribunale di Genova, ord. 7 novembre 2017 

"ha diritto alla protezione umanitaria ex art.5 co.6 TUI, sia pure per un periodo limitato, il cittadino straniero proveniente dal Bangladesh attesa la situazione di violenza ed instabilità diffusa nel paese. Infatti nella previsione di tale norma possono esservi ricondotte situazioni soggettive come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti, quali ad esempio motivi di salute o di età, ma anche oggettive (cioè relative al paese di provenienza) e quindi una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari"

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Tribunale di Genova, ord. 7 novembre 2017

"Si deve invece accogliere la richiesta di protezione umanitaria, formulata in via subordinata, considerato il fatto che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un serio percorso di integrazione sociale, e tenuto altresì conto del considerevole lasso di tempo intercorso dalla fuga dal Mali (giugno 2013) ed inoltre in ragione della situazione generale di insicurezza del Paese d’origine del soggetto, come sopra ricostruita e descritta: appare infatti verosimile che il ricorrente, se tornasse nel suo Paese, vista la situazione generale del Mali, ancora in via di stabilizzazione, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/15), idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana Il ricorrente inoltre, come emerge dall’ampia documentazione prodotta, ha collaborato attivamente alle occasioni di reinserimento a lui offerte, impegnandosi fin da subito nello studio della lingua italiana (tanto da essere stato in grado di sostenere l’esame all’udienza senza l’ausilio di un interprete) e svolgendo attività di volontariato per gli enti locali, ed inoltre risulta che lo stesso sia anche stato assunto in regola, con contratto di apprendistato durevole fino al 26.10.2020 (v. all 12) nel settore della coltivazione olearia, avendo in precedenza svolto ulteriori attività lavorative, tutte in regola. Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova, deve essere annullato in tale parte e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286."

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