Tribunale di Genova, ord. 23 marzo 2018

"Si ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento, in favore del richiedente, dello status di rifugiato. Il racconto delle sue vicende, pur non sempre lineare e con qualche contraddizione, è apparso coerente per ciò che concerne l’omosessualità.
Nel caso in esame, sussiste certamente il timore di persecuzione, per “appartenenza ad un determinato gruppo sociale”, in quanto la situazione in Gambia è certamente critica per gli omosessuali.
In Gambia, infatti, l’omosessualità è reato.

Tribunale di Genova, ord. 12 febbraio 2018

"Alla luce di tutto quanto sopra appare verosimile che il ricorrente si sia trovato nella necessità di lasciare il Bangladesh non solo per sfuggire alle minacce ricevute ma per reperire altrove un’attività lavorativa idonea a consentirgli di mantenere se stesso ed il proprio nucleo familiare.
La specifica situazione del ricorrente risulta quindi meritevole di protezione, che si ritiene di individuare nella specie in quella umanitaria.

Tribunale di Genova, ord. 28 febbraio 2018

"La situazione del ricorrente, così come ricostruita, permette, tuttavia, il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari. Va premesso che l’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i “seri” motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, a traumi subiti in patria o durante il viaggio, di cui egli risenta le conseguenze.

 

Tribunale di Genova, ord. 9 aprile 2018

"Ed invero emerge chiaramente dal suo racconto che se tornasse adesso al suo paese il ricorrente si ritroverebbe privo di qualsiasi sostegno economico e non potrebbe in alcun modo essere di aiuto alla sua famiglia che, a causa delle gravi avversità subite, vive in una situazione di povertà e indigenza totale.