Tribunale di Genova, ord. 23 gennaio 2018

"Egli infatti, come emerge dall’ampia documentazione prodotta, ha collaborato attivamente alle occasioni di reinserimento a lui offerte dagli enti locali e dalle associazioni del volontariato genovese, impegnandosi fin da subito nello studio della lingua italiana, come dimostrato anche nel corso dell’odierna udienza, ove è risultato in grado di comprendere e parlare la lingua italiana, essendosi infine anche iscritto, per l’anno scolastico 2017/2018, al corso per l’ottenimento della licenza media.

 

Tribunale di Genova, ord. 17 gennaio 2018

"Appaiono invece sussistere motivi di carattere umanitario, tali da ritenere necessaria la protezione prevista dall’art. art. 5 comma 6, del d. lgs. 1998 n. 286, atteso che dalla documentazione prodotta anche in udienza risulta che il ricorrente sia ben integrato in Italia sotto il profilo sociale, con lo studio della lingua italiana – avviato con discreto successo essendo riuscito a comprendere e rispondere nella parte conclusiva dell’audizione giudiziaria – e con lo svolgimento di attività lavorativa retribuita avviata fin dal 2016 e tutt’ora in corso come lavapiatti nello stesso ristorante di xxx  denominato xxxx e poi xxxxx, come da documentazione in atti, sulla autenticità e regolarità della quale il PM, parte in causa, non ha avuto nulla da eccepire.

 

Tribunale di Genova, ord. 23 gennaio 2018

"Si deve invece accogliere la richiesta di protezione umanitaria, su cui peraltro la difesa all’esito dell’udienza ha insistito in principalità, considerato il fatto che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un serio percorso di integrazione sociale e lavorativa, e tenuto altresì conto del considerevole lasso di tempo intercorso dalla fuga dal Mali (dicembre 2013), quando ancora era minorenne, ed inoltre in ragione della situazione generale di insicurezza del Paese d’origine del soggetto, come sopra ricostruita e descritta:

 

Tribunale di Genova, ord. 23 gennaio 2018

 

"Anche alla luce del predetto parere favorevole del Pubblico Ministero, si ritiene che meriti invece accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerata da un lato l’attuale difficile situazione politica del Mali (che, pur non integrando, nella zona di provenienza del ricorrente, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale e non sussistendo quindi i presupposti applicativi dell’art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti, resta tuttavia delicata, come si evince dalle notizie riportate nel sito del Ministero degli Affari Esteri Viaggiare Sicuri) e, dall’altro, il fatto che l’interessato non abbia validi più validi e rassicuranti punti di riferimento sociali nel suo paese di origine, in particolare considerando che lo stesso è stato costretto a lasciare il Mali, ancora molto giovane ed è giunto in Italia dopo aver attraversato diversi stati africani ed avendo dovuto subire anche la grave situazione della Libia.

 

Tibunale di Genova, ord. 23 gennaio 2018

 

" Si ritiene che meriti invece accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando le circostanze drammatiche in base alle quali l’interessato ha dovuto lasciare il suo paese in giovane età, la drammatica e comunque ancora poco rassicurante situazione generale e sociale del suo pese e le drammatiche esperienze vissute dallo stesso, si ripete in giovanissima età, nel percorso che l’ha condotto in Italia, in particolare durante la permanenza in Libia, dove ha subito gravi violenze.